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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00141/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di somme corrisposte ai dipendenti in esecuzione di una precedente sentenza di appello favorevole ai lavoratori, poi cassata dalla Corte di cassazione con rigetto nel merito della domanda originaria. Dopo la cassazione, l’amministrazione ha iniziato a trattenere tali importi direttamente sulle retribuzioni dei dipendenti ancora in servizio e, per i pensionati, tramite l’INPS sulle pensioni. I ricorrenti hanno chiesto di accertare l’illegittimità delle trattenute per difetto di titolo esecutivo e, in subordine, per eccedenza rispetto al limite del quinto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 336, comma 2, 389 e 474 c.p.c., sostenendo che il recupero non potesse avvenire senza un titolo esecutivo specifico e che la sentenza di cassazione non contenesse condanna alle restituzioni. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione delle norme speciali sul recupero degli stipendi dei dipendenti pubblici, sostenendo che, per effetto della privatizzazione del pubblico impiego, la P.A. non potesse più avvalersi di poteri di autotutela e che comunque non fossero applicabili l’art. 3 d.P.R. n. 1544/1955 e l’art. 3 r.d.l. n. 295/1939; hanno altresì contestato che si potesse operare il recupero oltre i limiti previsti per i pignoramenti di stipendi e pensioni. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 545 c.p.c., 2 d.P.R. n. 180/1950 e 13 d.l. n. 83/2015, sostenendo che il recupero dovesse essere conteggiato sul netto effettivamente percepito e non sul lordo delle somme, poiché le ritenute fiscali non entrano nella sfera patrimoniale del dipendente.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo e il secondo motivo nella parte relativa ai dipendenti ancora in servizio, ritenendo legittimo il recupero mediante compensazione impropria sulla retribuzione, senza necessità di un separato titolo esecutivo e senza applicazione dei limiti di pignorabilità propri delle esecuzioni forzate. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente ai pensionati, affermando che, quando il recupero avviene sulla pensione tramite INPS, operano i limiti di pignorabilità e compensabilità previsti dalla disciplina speciale, per cui non è consentito superare tali limiti. Ha inoltre accolto il terzo motivo, chiarendo che il recupero può riguardare solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore o pensionato, e non gli importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nel suo patrimonio. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che, dopo la cassazione della sentenza, il recupero delle somme non potesse avvenire senza titolo esecutivo; la Corte ha escluso che tale norma impedisse la compensazione impropria sul rapporto di lavoro.

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di un intervento giudiziale per il ripristino della situazione precedente; la Corte ha ritenuto comunque praticabile il recupero mediante compensazione nei limiti indicati dalla natura del rapporto.

  • art. 474 c.p.c.

    invocato per affermare la necessità di un titolo esecutivo; la Corte ha escluso che fosse necessario per il recupero in compensazione impropria sulla retribuzione.

  • art. 3 d.P.R. n. 1544 del 1955

    richiamato come base del recupero operato dall’amministrazione; la Corte lo considera norma di collegamento con la disciplina del r.d.l. n. 295/1939 per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

  • art. 3 r.d.l. n. 295 del 1939

    "l’Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo"

    disposizione ritenuta applicabile al recupero sui rapporti di pubblico impiego non privatizzato; la Corte però distingue tra trattenute sulla retribuzione del dipendente in servizio, gestibili come compensazione impropria, e trattenute sulla pensione, per le quali operano i limiti di pignorabilità e compensabilità.

  • art. 1246 c.c.

    richiamato per affermare che i limiti alla compensazione operano solo per la compensazione propria, non per quella impropria che deriva da un unico rapporto di lavoro.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in tema di ripetizione dell’indebito; la Corte precisa che il recupero delle somme pagate in esecuzione di sentenza poi cassata non si inquadra nella condictio indebitii ordinaria, ma in un’azione di ripetizione collegata alla restaurazione della situazione patrimoniale antecedente.

  • art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950

    norma sui limiti di sequestro e pignoramento di stipendi e pensioni, applicabile alle trattenute sulle pensioni e non al recupero mediante compensazione impropria sulla retribuzione del dipendente in servizio.

  • art. 545 c.p.c.

    richiamato per i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni; la Corte afferma che tali limiti rilevano per la pensione e non per la compensazione impropria sulla retribuzione del dipendente.

  • art. 69, comma 1, legge n. 153 del 1969

    citato in relazione al recupero degli indebiti previdenziali da parte dell’INPS, che può avvenire mediante trattenute entro il limite di un quinto del trattamento in godimento.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per affermare che, venuto meno ex tunc l’obbligo fiscale, il diritto al rimborso spetta a chi ha effettuato il versamento, anche nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo.

  • art. 13 d.l. n. 83 del 2015

    richiamato dai ricorrenti in tema di limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio o pensione; la Corte lo considera rilevante nel quadro dei limiti applicabili alle aggressioni esecutive, non alla compensazione impropria sulla retribuzione.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l’abrogazione delle discipline speciali del pubblico impiego; la Corte, seguendo la propria giurisprudenza, distingue però il recupero sulla retribuzione del personale in servizio dal recupero sulla pensione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro può recuperare somme indebitamente corrisposte al dipendente in servizio mediante compensazione impropria sulle competenze maturande del medesimo rapporto, senza necessità di un autonomo titolo esecutivo e senza applicazione dei limiti propri della compensazione tra crediti autonomi.
  • La compensazione impropria presuppone che i contrapposti dare e avere derivino dal medesimo rapporto giuridico; in tal caso l’operazione ha natura di mero conguaglio contabile e non è soggetta ai limiti dell’art. 1246 c.c. relativi alla compensazione propria.
  • Quando il recupero dell’indebito avviene sulla pensione tramite l’ente previdenziale, si tratta invece di compensazione propria tra crediti distinti e si applicano i limiti di pignorabilità e compensabilità previsti dalla disciplina speciale e dall’art. 1246 c.c.
  • In caso di riforma o cassazione della sentenza che aveva fondato il pagamento, il soggetto che ha corrisposto le somme ha diritto alla restituzione di quanto effettivamente percepito dal beneficiario, non anche degli importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nel suo patrimonio.
  • L’azione di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi caducata è funzionale a ripristinare la situazione patrimoniale anteriore alla decisione e non si esaurisce nella ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. in senso privatistico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRPensioniImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaGiudicato

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