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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00149/2025 del 06/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici convenzionati, addetti alla continuità assistenziale/guardia medica e al completamento orario nella medicina dei servizi nel periodo 7 giugno 1999-31 ottobre 2007, hanno chiesto le differenze retributive assumendo che dovesse applicarsi il trattamento economico previsto dall’Allegato N del D.P.R. n. 484/1996. In appello l’azienda sanitaria aveva ottenuto il rigetto della domanda, sostenendo che quel trattamento fosse riservato ai medici incaricati a tempo indeterminato nella medicina dei servizi e che, per i medici addetti a guardia medica e medicina dei servizi utilizzati ad esaurimento, valesse invece la disciplina convenzionale ex art. 48 l. n. 833/1978 richiamata dall’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: (1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione degli artt. 112, 342 e 359 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una ratio diversa da quella prospettata dall’azienda; (2) violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, dell’Allegato N al D.P.R. n. 484/1996, dell’art. 48 l. n. 833/1978, dell’accordo regionale del 30.12.1997 e della contrattazione aziendale, sostenendo che l’azienda si era impegnata ad applicare l’Allegato N e che tale disciplina sarebbe coerente con il quadro normativo; (3) violazione dell’art. 36 Cost. per disparità di trattamento rispetto ad altri medici in situazioni analoghe; (4) violazione di norme processuali e omesso esame dell’appello incidentale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la Corte territoriale si era pronunciata sul medesimo bene della vita richiesto, applicando le stesse norme evocate in primo grado; il secondo perché tendeva a ottenere una rivalutazione di accordi e atti negoziali riservata al giudice di merito e, comunque, non coglieva il decisum; il terzo perché la disciplina dell’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 escludeva la lamentata disparità, essendo i rapporti dei ricorrenti regolati dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 l. n. 833/1978; il quarto perché l’omesso esame dell’appello incidentale non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione e ha confermato la decisione di merito favorevole all’azienda sanitaria, che aveva escluso il diritto dei medici alle differenze retributive richieste. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La declaratoria finale è stata di inammissibilità, non di accoglimento nel merito, perché i motivi miravano in sostanza a una nuova valutazione degli atti e dell’interpretazione delle fonti pattizie, attività riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro per lamentare ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di appello si è pronunciato sul medesimo bene della vita richiesto.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la censura è dichiarata inammissibile perché non evidenzia una reale violazione della norma sull’appello.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza decisività autonoma nel ragionamento della Corte.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    usato per veicolare le censure di violazione di legge; la Corte rileva che i motivi non colgono il decisum o mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte osserva che l’omesso esame dell’appello incidentale non integra di per sé il vizio denunciato.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa considerazione di un motivo o di un appello incidentale.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    norma centrale: il comma 1 disciplina i rapporti convenzionati secondo accordi collettivi; il comma 1-bis riguarda i medici addetti a guardia medica e medicina dei servizi utilizzati ad esaurimento, per i quali valgono le convenzioni ex art. 48 l. n. 833/1978, escludendo l’applicazione dell’Allegato N.

  • art. 4, comma 9, l. n. 412/1991

    richiamato nel riepilogo della pretesa originaria come base dell’assetto retributivo rivendicato dai medici.

  • art. 48 l. n. 833/1978

    richiamato come fonte delle convenzioni applicabili ai medici di guardia medica e medicina dei servizi utilizzati ad esaurimento; è la disciplina che, per la Corte, regola il rapporto dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 2, Allegato N al D.P.R. n. 484/1996

    la Corte lo interpreta come applicabile ai rapporti di lavoro autonomo a rapporto orario disciplinati dalla specifica regolamentazione pattizia, ma non ai ricorrenti, perché esclusi dall’ambito soggettivo.

  • D.P.R. n. 484/1996

    atto che recepisce l’accordo collettivo nazionale relativo ai medici di medicina generale; l’Allegato N è parte del regolamento, ma non si applica ai ricorrenti.

  • art. 36 Cost.

    richiamato per sostenere la parità di trattamento economico; la Corte esclude la violazione perché i rapporti sono disciplinati da regimi convenzionali diversi previsti dalla legge.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’ammissibilità della censura.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di appello incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese in applicazione del criterio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza incidere sull’esito della decisione.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, degli atti negoziali o delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito.
  • La censura di ultrapetizione o extrapetizione non è configurabile se la decisione impugnata si pronuncia sul medesimo bene della vita domandato, sia pure mediante una diversa argomentazione giuridica rispetto a quella prospettata dalla parte.
  • L’interpretazione di accordi collettivi o di contratti territoriali è devoluta al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere sindacata solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa lettura del testo.
  • Quando una norma speciale delimita l’ambito soggettivo di applicazione di una disciplina retributiva, non è configurabile disparità di trattamento se i rapporti comparati appartengono a regimi giuridici diversi espressamente previsti dal legislatore.
  • L’omesso esame di un appello incidentale non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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