Cassazione Civile, Ordinanza n. 00149/2025 del 06/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici convenzionati, addetti alla continuità assistenziale/guardia medica e al completamento orario nella medicina dei servizi nel periodo 7 giugno 1999-31 ottobre 2007, hanno chiesto le differenze retributive assumendo che dovesse applicarsi il trattamento economico previsto dall’Allegato N del D.P.R. n. 484/1996. In appello l’azienda sanitaria aveva ottenuto il rigetto della domanda, sostenendo che quel trattamento fosse riservato ai medici incaricati a tempo indeterminato nella medicina dei servizi e che, per i medici addetti a guardia medica e medicina dei servizi utilizzati ad esaurimento, valesse invece la disciplina convenzionale ex art. 48 l. n. 833/1978 richiamata dall’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: (1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione degli artt. 112, 342 e 359 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una ratio diversa da quella prospettata dall’azienda; (2) violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, dell’Allegato N al D.P.R. n. 484/1996, dell’art. 48 l. n. 833/1978, dell’accordo regionale del 30.12.1997 e della contrattazione aziendale, sostenendo che l’azienda si era impegnata ad applicare l’Allegato N e che tale disciplina sarebbe coerente con il quadro normativo; (3) violazione dell’art. 36 Cost. per disparità di trattamento rispetto ad altri medici in situazioni analoghe; (4) violazione di norme processuali e omesso esame dell’appello incidentale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché la Corte territoriale si era pronunciata sul medesimo bene della vita richiesto, applicando le stesse norme evocate in primo grado; il secondo perché tendeva a ottenere una rivalutazione di accordi e atti negoziali riservata al giudice di merito e, comunque, non coglieva il decisum; il terzo perché la disciplina dell’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 escludeva la lamentata disparità, essendo i rapporti dei ricorrenti regolati dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 l. n. 833/1978; il quarto perché l’omesso esame dell’appello incidentale non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione e ha confermato la decisione di merito favorevole all’azienda sanitaria, che aveva escluso il diritto dei medici alle differenze retributive richieste. Ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La declaratoria finale è stata di inammissibilità, non di accoglimento nel merito, perché i motivi miravano in sostanza a una nuova valutazione degli atti e dell’interpretazione delle fonti pattizie, attività riservata al giudice di merito.
Norme richiamate
invocato come parametro per lamentare ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di appello si è pronunciato sul medesimo bene della vita richiesto.
richiamato nel primo motivo; la censura è dichiarata inammissibile perché non evidenzia una reale violazione della norma sull’appello.
richiamato nel primo motivo, ma senza decisività autonoma nel ragionamento della Corte.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
usato per veicolare le censure di violazione di legge; la Corte rileva che i motivi non colgono il decisum o mirano a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte osserva che l’omesso esame dell’appello incidentale non integra di per sé il vizio denunciato.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa considerazione di un motivo o di un appello incidentale.
norma centrale: il comma 1 disciplina i rapporti convenzionati secondo accordi collettivi; il comma 1-bis riguarda i medici addetti a guardia medica e medicina dei servizi utilizzati ad esaurimento, per i quali valgono le convenzioni ex art. 48 l. n. 833/1978, escludendo l’applicazione dell’Allegato N.
art. 4, comma 9, l. n. 412/1991
richiamato nel riepilogo della pretesa originaria come base dell’assetto retributivo rivendicato dai medici.
richiamato come fonte delle convenzioni applicabili ai medici di guardia medica e medicina dei servizi utilizzati ad esaurimento; è la disciplina che, per la Corte, regola il rapporto dei ricorrenti.
art. 1, comma 2, Allegato N al D.P.R. n. 484/1996
la Corte lo interpreta come applicabile ai rapporti di lavoro autonomo a rapporto orario disciplinati dalla specifica regolamentazione pattizia, ma non ai ricorrenti, perché esclusi dall’ambito soggettivo.
atto che recepisce l’accordo collettivo nazionale relativo ai medici di medicina generale; l’Allegato N è parte del regolamento, ma non si applica ai ricorrenti.
art. 36 Cost.
richiamato per sostenere la parità di trattamento economico; la Corte esclude la violazione perché i rapporti sono disciplinati da regimi convenzionali diversi previsti dalla legge.
richiamato nel quarto motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’ammissibilità della censura.
richiamato nel quarto motivo in tema di appello incidentale.
base della condanna alle spese in applicazione del criterio di soccombenza.
richiamato nel quarto motivo, senza incidere sull’esito della decisione.
richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese.
richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, degli atti negoziali o delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito.
- La censura di ultrapetizione o extrapetizione non è configurabile se la decisione impugnata si pronuncia sul medesimo bene della vita domandato, sia pure mediante una diversa argomentazione giuridica rispetto a quella prospettata dalla parte.
- L’interpretazione di accordi collettivi o di contratti territoriali è devoluta al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere sindacata solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa lettura del testo.
- Quando una norma speciale delimita l’ambito soggettivo di applicazione di una disciplina retributiva, non è configurabile disparità di trattamento se i rapporti comparati appartengono a regimi giuridici diversi espressamente previsti dal legislatore.
- L’omesso esame di un appello incidentale non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
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