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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23778/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava IVA e imposte dirette per gli anni d'imposta 2006 e 2007, contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni in parte oggettivamente inesistenti e, in particolare, la sovrafatturazione di prestazioni rese da un fornitore ritenuto cartiera. Secondo l'Ufficio, il fornitore avrebbe emesso fatture gonfiate nell'ambito di uno schema fraudolento legato a sponsorizzazioni/pubblicità nel settore motoristico. La CTR aveva però ritenuto che l'Ufficio avesse impostato la contestazione sulle sole sponsorizzazioni, mentre i documenti contrattuali mostravano servizi diversi o comunque prestazioni effettive; aveva inoltre escluso che l'Agenzia avesse provato la partecipazione della contribuente alla frode e aveva giudicato inidonee le presunzioni offerte a spostare l'onere della prova sulla società. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo, violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 2697, 2727 e 2729 c.c. e art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ristretto il tema alla sola categoria delle sponsorizzazioni, trascurando che la contestazione riguardava l'uso di fatture gonfiate e che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza, anche parziale, delle operazioni, l'onere della prova contraria incombe sul contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione esistente e non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR ha erroneamente delimitato l'oggetto della contestazione e non ha correttamente valutato il materiale indiziario offerto dall'Ufficio né la distribuzione dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, anche solo parzialmente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non quando sia semplicemente non condivisibile.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve esistere in modo effettivo e rispettare il minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, D.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di nullità per carenza di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Norma di deduzione del vizio processuale per nullità della sentenza.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in tema di prova e detraibilità dei costi/IVA.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, da escludere in mancanza di effettività dell'operazione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova delle operazioni oggettivamente inesistenti richiede che l'Ufficio fornisca elementi anche indiziari, mentre il contribuente deve provare la fonte legittima del costo e della detrazione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni dell'Ufficio, se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, possono spostare l'onere della prova sul contribuente.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA è negabile in presenza di fatture relative a operazioni inesistenti; il contribuente deve dimostrare l'effettività della prestazione.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    L'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Le false indicazioni ai fini IVA possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 226, punti 6 e 7, direttiva 2006/112/CE

    Le fatture per servizi devono indicare natura, entità e data della prestazione o ultimazione.

  • art. 219 direttiva 2006/112/CE

    Possono rilevare anche documenti o messaggi complementari che si riferiscano in modo specifico e inequivoco alla fattura.

Massime di principio

  • In materia di IVA e imposte dirette, l'Amministrazione può provare l'inesistenza, anche parziale, delle operazioni fatturate mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; non è necessaria una prova piena in senso stretto.
  • Quando l'Ufficio fornisce un quadro indiziario idoneo a contestare la veridicità delle fatture, il contribuente deve offrire prova contraria rigorosa dell'effettività delle prestazioni e della legittima deducibilità del costo o della detrazione.
  • Il giudice tributario deve valutare criticamente l'intero compendio presuntivo offerto dall'Amministrazione prima di passare all'esame della prova contraria del contribuente; non può respingere la pretesa erariale limitandosi a ridurre la contestazione a un diverso perimetro fattuale non coerente con l'atto impositivo.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un reale sviluppo argomentativo; se la sentenza espone una ragione decidendi effettiva, il vizio di nullità non sussiste anche se la motivazione sia contestabile nel merito.
  • In tema di fatture per prestazioni di servizi, la prova dell'effettività non si esaurisce nella regolarità formale delle scritture o nei pagamenti registrati, essendo tali elementi facilmente falsificabili e quindi non decisivi da soli.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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