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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22321/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di verifica fiscale. L'Ufficio contestava la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA fondati su fatture per "servizi di facchinaggio generali" emesse da una cooperativa ritenuta inesistente sul piano sostanziale: l'emittente era indicata come evasore totale, priva di dichiarazioni fiscali, priva di versamenti di imposte e contributi, e poi fallita; inoltre le fatture erano generiche e non consentivano di individuare con precisione le prestazioni. La CTP accolse il ricorso della società; la CTR confermò, ritenendo sufficienti i documenti prodotti dalla contribuente e irrilevante il comportamento fraudolento della controparte. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme IVA, del TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio anche con presunzioni semplici e spetta poi al contribuente dimostrare effettività, inerenza e determinabilità dei costi, non essendo sufficienti fatture e pagamenti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c., perché la CTR non avrebbe spiegato il percorso logico seguito nel ritenere provata l'inerenza dei costi e avrebbe addossato impropriamente all'Ufficio una prova ulteriore e non prevista.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare l'inesistenza anche per presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari gravi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni e l'inerenza dei costi. La CTR, valorizzando come sufficienti fatture e mezzi di pagamento e ritenendo necessari ulteriori rilievi bancari o indagini da parte dell'Ufficio, ha invertito l'onere della prova e si è posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La causa è stata quindi rinviata a diversa sezione della CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e altri elementi indiziari idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a fondare la contestazione dell'operazione fittizia, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
  • La prova contraria del contribuente non può consistere nella sola esibizione delle fatture o nella regolarità formale dei pagamenti e della contabilità, poiché tali dati possono essere compatibili con operazioni simulate.
  • Se il giudice di merito ritiene irrilevanti gli indizi dell'Ufficio e pretende da quest'ultimo una prova ulteriore e non prevista, incorre in violazione delle regole sull'onere della prova.
  • Nei rapporti IVA, il diritto alla detrazione non sussiste quando l'operazione fatturata sia oggettivamente inesistente, difettando il necessario nesso di inerenza con l'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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