Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33451/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato tre intimazioni di pagamento emesse in relazione a ruoli/cartelle ritenuti viziati. In primo grado la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso; la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo rituali le notifiche degli atti prodromici e infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: (1) vizio di motivazione della sentenza d’appello; (2) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 per asserita inesistenza della notifica delle cartelle presso un domicilio diverso da quello fiscale noto; (3) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, per mancato rispetto della procedura di irreperibilità relativa; (4) violazione dell’art. 68 d.lgs. 546/1992, deducendo che un ruolo era stato annullato con precedente sentenza e che vi era stato sgravio; (5) violazione degli artt. 36-bis e 25 d.P.R. 600/1973 per decadenza e prescrizione dei tributi; (6) violazione dell’art. 30 d.P.R. 600/1973, assumendo illegittima la determinazione degli interessi di mora. Nel corso del giudizio il contribuente rappresentava inoltre di aver aderito alla definizione agevolata (pace fiscale) per una delle intimazioni e di avere ottenuto, con successiva sentenza passata in giudicato, l’annullamento di una cartella afferente a un’altra intimazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere: quanto a una intimazione di pagamento, per intervenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022; quanto a una cartella, per sopravvenuto giudicato di annullamento formatosi su successiva sentenza della CTP, ma limitatamente alla cartella stessa e non estensibile ad altra intimazione per difetto di specifica emergenza dagli atti. Per il residuo ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese sono state regolate in parte per cessazione della materia del contendere e, per il resto, il ricorrente è stato condannato a rifonderle all’Agenzia delle entrate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che alcune doglianze erano formulate con il vizio di motivazione non più sindacabile se non nei limiti dell’omessa apparente motivazione; altre erano incanalate in un paradigma di vizio non coerente con il motivo realmente dedotto (es. omessa pronuncia veicolata come violazione di legge).

  • art. 348-ter c.p.c.

    doppia sentenza conforme di merito

    Esclude il sindacato sul vizio motivazionale in cassazione quando vi siano due decisioni di merito conformi, nei limiti di operatività ratione temporis della norma.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    È richiamato quale disciplina delle notifiche degli atti tributari; la Corte reputa però inammissibili le censure perché non autosufficienti e non adeguatamente descritte nei fatti e negli atti notificatori.

  • art. 140 c.p.c.

    È evocato in relazione alla notifica per irreperibilità relativa; la Corte non entra nel merito della ritualità della procedura perché la censura difetta di specificità e autosufficienza.

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    La deduzione sull’effetto dello sgravio e sull’adempimento dell’amministrazione viene ritenuta inammissibile, anche perché il contribuente difettava di interesse a ricorrere in relazione al ruolo già sgravato.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Norma invocata per sostenere la decadenza della pretesa, ma la Corte rileva che non sono state fornite indicazioni temporali e documentali sufficienti per verificare la doglianza.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamato ai fini della dedotta decadenza/prescrizione della riscossione; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di supporto documentale.

  • art. 30 d.P.R. 600/1973

    È invocato per contestare il calcolo degli interessi di mora; la Corte reputa il motivo inammissibile perché formulato, in sostanza, come omessa pronuncia senza il corretto inquadramento processuale e senza trascrizione degli atti rilevanti.

  • art. 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022

    La Corte prende atto dell’adesione alla definizione agevolata e dichiara la cessazione della materia del contendere per l’intimazione interessata, con regolazione delle spese in parte qua.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ne dà atto nel dispositivo, ai fini del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro atti della riscossione, la contestazione della ritualità delle notifiche richiede la puntuale trascrizione degli atti notificatori e delle relate, non essendo sufficiente un generico richiamo a documenti o circostanze di fatto.
  • Le censure che prospettano vizi motivazionali sono inammissibili se contrastano con la doppia conforme di merito o se si risolvono in una critica meramente fattuale della decisione, non riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
  • L’eccezione di prescrizione o decadenza della pretesa tributaria deve essere supportata da un’esatta ricostruzione dei titoli, delle date rilevanti e delle vicende notificatorie; in difetto, la doglianza è inammissibile per mancanza di specificità.
  • Chi deduce l’omessa pronuncia deve incardinare il motivo nel corretto vizio processuale e indicare con precisione le domande o eccezioni effettivamente devolute ai giudici di merito; non basta invocare genericamente la violazione di legge.
  • La sopravvenuta definizione agevolata o un giudicato esterno formatosi su una specifica cartella comportano cessazione della materia del contendere solo nei limiti esatti dell’oggetto definito o annullato, senza possibilità di estensione ad atti diversi non dimostrati come coincidenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.