Cassazione Civile, Ordinanza n. 32297/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma del primo grado, aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva aumentato la rendita dell'opificio da euro 86.006,00 a euro 99.326,70. I motivi di ricorso erano quattro: 1) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo e della sentenza, per non avere la CTR considerato le asserite gravi lacune dell'avviso; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello, per impossibilità di ricostruire l'iter logico-decisionale; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che spettasse all'Amministrazione fornire elementi probatori oggettivi e certi a sostegno della stima; 4) violazione della disciplina catastale e tecnica del classamento, sostenendo che l'Ufficio avesse introdotto una voce di rendita non coerente con la DOCFA e fondata su una pretesa eccedenza di lotto, anziché sui dati dichiarati dal contribuente, con determinazione della rendita priva di adeguata base normativa e tecnica.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha giudicato la motivazione della CTR meramente apparente perché, pur richiamando il principio secondo cui nell'accertamento catastale da DOCFA la motivazione può ridursi all'indicazione dei dati oggettivi quando non vi sia contestazione degli elementi di fatto, non ha spiegato quali fossero concretamente la proposta del contribuente, il contenuto dell'avviso e l'eventuale divergenza sui fatti, in particolare sulla valorizzazione dell'area eccedente di lotto. Non essendo comprensibile il percorso argomentativo e i presupposti fattuali della decisione, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
È richiamato come base dei motivi di ricorso per denuncia di violazione di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato dal ricorrente quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
Richiamato sia per la motivazione della sentenza sia, in collegamento con il processo tributario, come parametro della nullità per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dell'esigenza di motivazione effettiva della decisione e di corretto riparto dell'onere probatorio.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Richiamato nel ricorso come norma sull'onere della prova, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte.
Richiamato nel ricorso in tema di prova e stima catastale.
artt. 51 e 52 d.P.R. 1131/1986
Richiamati nel quarto motivo come norme tecniche sul classamento, senza specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 10 r.d.l. 652/1939
Richiamato nel quarto motivo come disciplina del classamento e della stima catastale.
artt. 30 e 56 d.P.R. 1142/1949
Richiamati nel quarto motivo come norme regolamentari sul procedimento di stima/classamento catastale.
art. 10 L. 1249/1939
Richiamato nel quarto motivo come base normativa del classamento catastale.
Richiamati nel quarto motivo sulla procedura DOCFA e sulle modalità di applicazione della disciplina catastale.
art. 2 d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina catastale applicabile.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato come norma che attribuisce alla circolare 6/2012 valore di interpretazione autentica sulle modalità di applicazione dell'art. 10 r.d.l. 652/1939.
Massime di principio
- In tema di accertamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso può ritenersi soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi, della categoria, della classe e della rendita attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica.
- Se, invece, l'Amministrazione opera una diversa valutazione degli elementi di fatto indicati nella dichiarazione catastale, la motivazione dell'atto deve essere più analitica e deve rendere comprensibili le differenze riscontrate, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la delimitazione del thema decidendum.
- La motivazione della sentenza non può limitarsi al richiamo astratto di un principio giurisprudenziale: il giudice di merito deve spiegare, alla luce degli specifici fatti di causa, perché quel principio sia applicabile al caso concreto.
- Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando, pur enunciando la regola di diritto, omette di ricostruire i presupposti fattuali decisivi e non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione dell'avviso di accertamento catastale non può essere integrata successivamente in giudizio; la valutazione di legittimità dell'atto deve fondarsi sul contenuto originario dell'avviso e sugli elementi in esso esposti.
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