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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23107/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio al 50% di una società in accomandita semplice, al quale venivano imputati maggiori redditi di partecipazione perché i ricavi dichiarati dalla società per l'anno 2005 risultavano inferiori a quelli desumibili dagli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo che lo scostamento del 21,61% non integrasse una "grave incongruenza" secondo un orientamento di merito che valorizzava una soglia minima del 25-30%. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la CTR considerato il giudicato esterno formatosi sull'accertamento societario, ritenuto antecedente logico-giuridico dell'accertamento al socio; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR escluso la sufficienza presuntiva dell'accertamento fondato sugli studi di settore e non avere considerato gli effetti del contraddittorio e dell'eventuale mancata allegazione difensiva del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo l'efficacia del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società nei confronti del socio che non abbia partecipato a quel processo o non sia stato posto in grado di parteciparvi, in ragione dei limiti soggettivi del giudicato. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva fondato l'annullamento sull'esistenza di uno scostamento inferiore a una soglia di "grave incongruenza" di elaborazione giurisprudenziale, senza verificare se la questione fosse stata affrontata nel contraddittorio preventivo e se il contribuente avesse fornito elementi idonei a giustificare lo scostamento; la Corte ha ribadito che, una volta attivato il contraddittorio e in assenza di allegazioni difensive del contribuente, l'Ufficio può fondare l'accertamento sugli studi di settore, mentre il giudice deve valutare la concreta attendibilità della presunzione e le eventuali prove contrarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno rileva solo nei limiti soggettivi e oggettivi propri della decisione precedente; non può essere opposto al socio se la precedente sentenza sulla società non gli è opponibile nei limiti consentiti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'intangibilità del giudicato, ma la Corte ne esclude l'applicabilità al socio per difetto di efficacia soggettiva del giudicato societario.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    Gli studi di settore sono utilizzabili come base presuntiva dell'accertamento, ma la loro gravità, precisione e concordanza si consolida solo all'esito del contraddittorio con il contribuente.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    L'Amministrazione può fondare l'accertamento su gravi incongruenze e su dati desumibili dagli studi di settore; non è necessaria la verifica di tutti i dati dello studio, potendo essere utilizzati anche elementi sintomatici.

  • art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In combinato con l'art. 295 c.p.c. è richiamato per affermare che, in presenza di un giudizio pregiudicante sulla società, il giudizio relativo al socio può essere sospeso in attesa del giudicato.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la sospensione necessaria del giudizio sul socio in attesa della definizione del giudizio pregiudicante sulla società.

  • art. 24 Cost.

    È evocato per ribadire che il giudicato formato tra altri soggetti non può pregiudicare il diritto di difesa del socio che non abbia partecipato al giudizio precedente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indica il rito camerale con relazione del consigliere relatore e contraddittorio regolarmente instaurato.

  • art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

    La Corte precisa che la disciplina che rende legittimo l'accertamento fondato sul mero divario tra dichiarato e studi di settore opera solo dal 1 gennaio 2007 e non retroattivamente.

Massime di principio

  • Nei giudizi di accertamento tributario relativi al reddito di partecipazione del socio, la sentenza resa nei confronti della società può assumere efficacia preclusiva solo nei limiti in cui sia opponibile al socio, e non quando il socio non abbia partecipato al relativo giudizio o non sia stato posto in condizione di intervenirvi.
  • Il giudicato esterno non può essere invocato contro un soggetto estraneo al processo precedente se ciò contrasterebbe con i limiti soggettivi del giudicato e con il diritto di difesa.
  • Nell'accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento essenziale: la presunzione diviene grave, precisa e concordante solo all'esito di tale confronto.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio o non allega elementi concreti idonei a giustificare lo scostamento, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base dello scostamento dagli standard senza ulteriori dimostrazioni.
  • Il giudice non può ancorare l'annullamento dell'accertamento a soglie quantitative astratte di 'grave incongruenza' se non verifica la concreta dinamica del contraddittorio e l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente.
  • In tema di accertamento induttivo da studi di settore, l'Amministrazione può fondare la pretesa anche su alcuni elementi sintomatici, senza dover esaminare integralmente tutti i dati dello studio, purché la motivazione sia coerente con la concreta realtà economica del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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