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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25177/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia origina dal prelievo applicato dalla cassa professionale, a titolo di contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico percepito da un pensionato iscritto alla cassa. Il giudice di merito ha ritenuto illegittima la trattenuta e ha condannato l'ente alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione di varie disposizioni del d.lgs. n. 509/1994, della legge n. 335/1995, della legge n. 296/2006, della legge n. 147/2013, del d.l. n. 201/2011, nonché degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dall'ente; con il terzo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla prescrizione, censurando l'applicazione del termine decennale invece di quello quinquennale. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate alla luce di una giurisprudenza consolidata. Ha ribadito che il contributo di solidarietà imposto dalla cassa non trova base legale sufficiente nelle delibere dell'ente, perché il potere di imporre prestazioni patrimoniali imposte spetta al legislatore; ha inoltre confermato che, in casi come quello esaminato, la prescrizione applicabile è quella decennale, poiché il credito del pensionato non era liquidabile ed esigibile nella misura piena finché la pensione veniva corrisposta già decurtata. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, alla somma aggiuntiva ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma posta a fondamento dei motivi per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le censure sono manifestamente infondate rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina il procedimento camerale e la proposta di definizione accelerata richiamata nella decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per escludere incompatibilità del relatore/proponente nella composizione del collegio decidente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite definita in conformità alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    invocato dalla ricorrente per sostenere il potere della cassa di adottare il contributo di solidarietà; la Corte esclude che tale potere trovi qui fondamento normativo sufficiente.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale

    richiamato dalla ricorrente come base regolamentare del prelievo; non è ritenuto idoneo a legittimarlo.

  • delibera della cassa del 27 giugno 2013

    atto interno contestato, ritenuto non sufficiente a imporre il contributo di solidarietà in mancanza di base legale.

  • art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995

    considerato dalla Corte nel senso che la finalità di equilibrio finanziario di lungo termine non coincide con un contributo straordinario, provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 1, comma 763, legge n. 296 del 2006

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei poteri di riequilibrio della cassa; non supera il limite della necessaria base legale del prelievo.

  • art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011

    considerato quale base legale che delimita i presupposti e la misura del contributo di solidarietà, distinguendo le misure strutturali di riequilibrio dal prelievo contingente.

  • art. 23 Cost.

    richiamato per affermare che le prestazioni patrimoniali imposte devono avere fondamento nella legge e nei suoi elementi essenziali.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non decisivo rispetto al tema centrale della base legale del contributo.

  • art. 38 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale, senza esito favorevole.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione decennale del credito del pensionato.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile nella fattispecie.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    invocato in materia di prescrizione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il principio applicato.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    ritenuto non conferente perché riferito alle prestazioni erogate dall'INPS e non alla controversia sull'ente previdenziale privatizzato.

Massime di principio

  • Il contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato è legittimo solo se trova un univoco fondamento nella legge; una delibera o un regolamento dell'ente non bastano a integrare la base legale di una prestazione patrimoniale imposta.
  • La previsione normativa che attribuisce agli enti previdenziali il potere di adottare misure per l'equilibrio finanziario di lungo termine non consente di inferire il potere di imporre un contributo straordinario provvisorio, se tale misura non coincide con la finalità strutturale richiesta dalla legge.
  • Quando il legislatore disciplina direttamente il contributo di solidarietà, fissandone presupposti e misura, la legittimità del prelievo va verificata in coerenza con quella disciplina legale e non con autonomi atti dell'ente.
  • In materia di ripetizione o recupero di somme trattenute sulla pensione, la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquidabile ed esigibile; se il pensionato ha potuto riscuotere solo importi già decurtati, il diritto al maggior importo non è ancora esigibile nella misura richiesta per la prescrizione breve.
  • Le norme sulla prescrizione dettate per specifiche gestioni o per l'INPS non sono automaticamente estensibili agli enti previdenziali privatizzati quando il dato sistematico e la natura del rapporto siano differenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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