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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25162/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato, in opposizione ad estratto di ruolo, alcuni avvisi di addebito e gli atti successivi della riscossione, deducendo principalmente l'irregolarità delle notifiche e quindi l'inesistenza o invalidità della pretesa creditoria; in via conseguenziale sosteneva anche che non fosse maturata la prescrizione o che, comunque, dovessero essere valutati fatti estintivi successivi alla notifica. In appello la Corte territoriale aveva già riconosciuto l'interesse ad agire, ma aveva respinto nel merito la domanda ritenendo provata la rituale notificazione degli atti e non fondate le eccezioni dell'opponente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. per il tempestivo disconoscimento delle copie delle relate di notifica e delle sottoscrizioni apposte sui referti, ritenute invece utilizzabili senza verificazione e senza produzione degli originali; 2) omessa pronuncia sul disconoscimento della autenticità dei documenti prodotti in fotocopia; 3) nullità della sentenza per avere ritenuto regolari le notifiche, benché gli atti fossero stati depositati all'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario senza prova della raccomandata informativa; 4) violazione dell'art. 8, comma 2, l. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova o allegazione della raccomandata informativa; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere considerato che la domanda era anche volta all'accertamento negativo del credito e, subordinatamente, ai fatti estintivi successivi alla notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Quanto ai primi due, ha osservato che il disconoscimento delle copie era stato giudicato dalla Corte d'appello generico e non specifico, sicché non era idoneo a privare di efficacia probatoria i documenti prodotti; inoltre non sussisteva omessa pronuncia, perché il giudice di merito aveva effettivamente esaminato la questione. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ha ribadito che, per gli avvisi di addebito e per gli atti della riscossione notificati direttamente a mezzo posta dal concessionario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della l. n. 890/1982; pertanto non era necessaria la raccomandata informativa invocata dal ricorrente. La notificazione risultava regolare anche in base agli avvisi di ricevimento, che davano conto di compiuta giacenza, di ricezione personale o di deposito con avviso al destinatario. Sul quinto motivo, la Corte ha escluso la denunciata omissione, osservando che la Corte territoriale aveva positivamente riconosciuto l'interesse ad agire e aveva anche escluso la prescrizione, valorizzando un atto interruttivo successivo; il ricorrente non aveva poi specificamente censurato tale ratio. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e della copia disconosciuta

  • art. 2700 c.c.

    gli avvisi di ricevimento sono assistiti da efficacia probatoria privilegiata quanto agli atti compiuti dall'agente postale e alle dichiarazioni rese

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e circostanziato

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    disciplinano il disconoscimento delle scritture e il procedimento di verificazione; la contestazione generica non è sufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione era stata decisa

  • art. 1335 c.c.

    opera la presunzione di conoscenza quando il plico perviene al domicilio del destinatario

  • art. 8, comma 2, l. n. 890/1982

    ritenuto non applicabile alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di addebito e degli atti della riscossione

  • art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010

    consente la notifica degli avvisi di addebito mediante invio diretto di plico raccomandato con avviso di ricevimento

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    per la cartella di pagamento prevede una forma di notifica diretta con raccomandata A/R, regolata dalle norme postali ordinarie

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato per il termine di impugnazione degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla regolarità della notificazione

  • L. n. 890/1982

    non applicabile alla notifica diretta a mezzo posta effettuata dal concessionario

Massime di principio

  • Nel disconoscimento di copie fotostatiche o di documenti prodotti in copia non bastano contestazioni generiche o clausole di stile: la parte deve indicare in modo chiaro e specifico il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all'originale, altrimenti la copia conserva efficacia probatoria.
  • La valutazione sulla specificità del disconoscimento della copia è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e congrua.
  • La mancata attivazione del procedimento di verificazione non attribuisce, di per sé, valore probatorio alla parte che abbia effettuato un disconoscimento inefficace o generico.
  • Per gli avvisi di addebito notificati direttamente a mezzo posta dal concessionario, trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario, non la l. n. 890/1982; pertanto non è necessaria la raccomandata informativa prevista da tale legge.
  • Quando la notifica postale diretta risulta regolare e il destinatario è assente, la notificazione si perfeziona con la compiuta giacenza secondo le regole del servizio postale ordinario, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
  • In tema di opposizione a estratto di ruolo, l'interesse ad agire riconosciuto dal giudice di merito non può essere rimesso in discussione se non con specifica impugnazione, mentre la prescrizione e gli altri fatti estintivi devono essere dedotti e censurati in modo puntuale, confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiEspropriazione forzataContenzioso tributario
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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