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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25172/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento che aveva contestato a una società l'utilizzo di contratti di collaborazione a progetto ritenuti privi di un progetto specifico e, quindi, in realtà riconducibili a rapporti di lavoro subordinato con conseguente debenza di contributi, interessi e sanzioni. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato il debito contributivo limitatamente ai rapporti oggetto del verbale, ritenendo che le clausole contrattuali descrivessero solo mansioni e non un risultato/progetto autonomo, con applicazione dell'art. 69 d.lgs. 276/2003. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che i contratti contenevano un progetto distinto, funzionalmente collegato a un risultato finale, e che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato una presunzione assoluta di subordinazione invece che relativa; 2) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione dell'attività ispettiva e della necessità di indicare posizione per posizione le declaratorie contrattuali; 3) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000, contestando la qualificazione come evasione contributiva e sostenendo l'assenza di intenzionalità fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure perché carenti di specificità e inammissibilmente dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Ha confermato che, quando il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è privo dell'individuazione di uno specifico progetto, opera la conversione legale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla autonomia o subordinazione. Ha inoltre ribadito che, in tale ipotesi, la stipulazione di un contratto a progetto privo dei requisiti di legge integra evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000, salvo prova contraria dell'assenza di intento fraudolento, prova che nel caso non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'INPS, al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, ma non decisivo rispetto alla conversione legale del contratto privo di progetto specifico.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma le censure sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire l'accertamento di merito.

  • art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003

    Norma che definisce il lavoro a progetto; la sua violazione è stata esclusa perché i contratti non individuavano uno specifico progetto.

  • art. 62 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato per il contenuto del contratto a progetto; la Corte ha rilevato la mancanza del requisito essenziale dello specifico progetto.

  • art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003

    Il comma 1 comporta la conversione ope legis in rapporto subordinato a tempo indeterminato quando manca lo specifico progetto; il comma 2 disciplina l'ipotesi diversa in cui, pur esistendo un progetto, venga accertata in fatto la subordinazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione è stata reputata generica perché non individuava specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000

    La stipulazione di un contratto a progetto privo dei requisiti di legge integra evasione contributiva, non mera omissione, salvo prova dell'assenza di intento fraudolento a carico del datore di lavoro.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta accelerata; la ricorrente è stata condannata a una somma aggiuntiva in favore dell'INPS e della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per l'applicazione delle conseguenze economiche previste in tale rito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della declaratoria relativa all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, la mancanza dell'individuazione di uno specifico progetto, programma o fase determina la conversione legale del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza che sia necessario un ulteriore accertamento in concreto dei canoni dell'autonomia o della subordinazione.
  • La distinzione tra le ipotesi sanzionate dall'art. 69 d.lgs. 276/2003 è netta: il comma 1 opera quando il progetto manca del tutto; il comma 2 si applica solo quando il progetto esiste ma, in fatto, il rapporto si è svolto come subordinato.
  • Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o che non trascrivono adeguatamente i documenti rilevanti difettano di specificità e sono inammissibili.
  • La stipulazione di un contratto di collaborazione a progetto privo dei requisiti legali può integrare evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000, con presunzione di intento fraudolento superabile solo con prova contraria a carico del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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