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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25174/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni infermieri dipendenti di un'azienda ospedaliera deducevano di avere svolto, per un lungo periodo (2009-2019), oltre alle mansioni proprie del profilo infermieristico, anche attività igienico-domestico-alberghiere proprie di una figura professionale inferiore, in ragione della carenza di operatori sociosanitari nei reparti. Chiedevano il risarcimento del danno alla professionalità, all'immagine professionale e alla dignità personale per asserito demansionamento. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata perché i giudici di merito avevano ritenuto che i lavoratori avessero comunque svolto integralmente e continuativamente il nucleo essenziale delle mansioni infermieristiche e che non fosse stata provata, con carattere di prevalenza, l'adibizione a mansioni inferiori, né le specifiche conseguenze pregiudizievoli. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 2103 c.c., della disciplina contrattuale del comparto sanità, della normativa professionale infermieristica e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente minimizzato le mansioni inferiori e ignorato fatti pacifici, come l'insufficienza di OSS nei turni; 2) violazione degli artt. 2697, 1218 e 2727 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere addossato ai lavoratori un onere probatorio che, a loro dire, gravava sul datore di lavoro una volta allegato il demansionamento; 3) violazione delle norme sul danno risarcibile per avere escluso la prova del danno da demansionamento; 4) violazione dell'art. 1226 c.c. per non avere la Corte territoriale proceduto a liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sull'accertamento in fatto della mancanza di una sufficiente allegazione e prova, da parte dei lavoratori, dello svolgimento prevalente di mansioni inferiori non collaterali all'attività infermieristica. La Corte ha ribadito che l'onere del datore di lavoro di provare l'esatto adempimento sorge solo a fronte di una specifica e sufficientemente determinata allegazione dell'inadempimento da parte del lavoratore. I motivi terzo e quarto, relativi al danno e alla sua liquidazione equitativa, sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per l'irrituale costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come parametro della disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, in combinazione con l'art. 2103 c.c.

  • art. 2103 c.c.

    norma posta a presidio dell'assegnazione del lavoratore alle mansioni di appartenenza e del divieto di demansionamento; l'onere del datore di lavoro di provare l'esatto adempimento sorge solo dopo specifica allegazione di inadempimento

  • CCNL integrativo personale comparto sanità del 20.09.2001

    richiamato ai fini della definizione delle mansioni e dell'inquadramento professionale

  • Allegato n. 1 del CCNL integrativo del 20.09.2001

    richiamato ai fini della declinazione delle declaratorie professionali

  • d.m. n. 739/1994

    richiamato per l'individuazione del profilo professionale infermieristico

  • L. n. 42/1999

    richiamata per la disciplina delle professioni sanitarie

  • Accordo 22 febbraio 2001 tra Ministro della sanità, Ministro per la solidarietà sociale, Regioni e Province autonome

    richiamato quale fonte di disciplina del profilo OSS e delle relative attività

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalle parti in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che l'onere datoriale nasce solo a fronte di specifica allegazione dell'inadempimento

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità per inadempimento e della prova liberatoria del debitore

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni e alla prova del fatto costitutivo

  • art. 1223 c.c.

    richiamato quanto al danno risarcibile e al nesso con l'inadempimento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno, motivo poi assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

  • Cass., SS.UU., n. 13533/2001

    richiamata per il criterio generale di riparto dell'onere della prova nei rapporti contrattuali

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella richiesta di un riesame del merito.
  • In materia di demansionamento, l'onere del datore di lavoro di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni di appartenenza sorge solo dopo che il lavoratore abbia allegato in modo specifico e sufficientemente determinato l'inesatto adempimento.
  • La mera deduzione di svolgimento di attività inferiori non basta: occorre allegare e provare che tali mansioni inferiori siano state prevalenti o comunque tali da integrare una reale sottrazione o un depauperamento del contenuto professionale.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che il lavoratore ha continuato a svolgere il nucleo essenziale delle mansioni del proprio profilo, non è configurabile automaticamente un demansionamento risarcibile per il solo svolgimento di attività accessorie o integrative di livello inferiore.
  • La domanda di risarcimento del danno da demansionamento richiede la prova delle specifiche conseguenze pregiudizievoli; in mancanza di tale allegazione e prova, non è dovuta la liquidazione neppure in via equitativa.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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