Cassazione Civile, Ordinanza n. 25180/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente addetta a profili sanitari che ha chiesto giudizialmente il pagamento di differenze retributive per due voci: l'indennità di vacanza contrattuale, asseritamente non corrisposta nel periodo dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2017, e la c.d. indennità di divisa o "tempo tuta", ritenuta dovuta per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo generica l'eccezione di prescrizione e liquidando le somme sulla base di CTU. In appello l'ente sanitario ha riproposto la prescrizione e ha contestato nel merito entrambe le pretese: per l'indennità di vacanza contrattuale ha sostenuto che mancava il presupposto della cessazione degli effetti della precedente contrattazione, essendo già intervenuto il rinnovo contrattuale del 31 luglio 2009; per il tempo tuta ha dedotto la mancanza di prova sul tempo effettivamente necessario per vestirsi e svestirsi. La Corte d'appello ha riformato integralmente la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato sei motivi: (1) violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. e omesso esame dell'atto interruttivo, per il mancato esame della prescrizione; (2) omesso esame del regolamento aziendale e dell'atto interruttivo; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 6 del CCNL comparto sanità 2008/2009, per avere la Corte escluso il diritto all'indennità di vacanza contrattuale; (4) omesso esame di una circolare della Ragioneria Generale dello Stato; (5) omesso esame della domanda per il periodo 1 luglio 2012-31 dicembre 2016 e dei cedolini paga; (6) violazione dell'art. 16 e 9 del contratto decentrato aziendale, dell'art. 7, comma 2, L.R. Calabria n. 9/2007 e dell'art. 112 c.p.c., sul presunto obbligo di indossare la divisa al di fuori dell'orario di servizio e sull'applicabilità del contratto decentrato dopo l'accorpamento dell'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi sulla prescrizione, osservando che la ricorrente non aveva interesse a dolersi del mancato esame di un'eccezione della controparte, già ritenuta assorbita dal giudice d'appello; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'indennità di vacanza contrattuale ha natura eccezionale e provvisoria e non è cumulabile, per il medesimo periodo, con gli incrementi retributivi già pattuiti in sede di rinnovo contrattuale; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la diversa lettura di una circolare non integra omesso esame di un fatto storico decisivo; ha ritenuto infondato il quinto motivo perché mirava a un nuovo apprezzamento di merito sui presupposti fattuali del tempo tuta, già esclusi per carenza di allegazione e prova; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, evidenziando che il contratto decentrato non è censurabile ex art. 360 n. 3 c.p.c. e che, comunque, le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata, in solido, alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 3 non può essere usato per censurare direttamente un contratto decentrato; il motivo ex n. 5 non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o della documentazione non qualificabile come fatto storico decisivo.
Manca interesse giuridicamente rilevante a dolersi del mancato esame di un'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte e ritenuta assorbita dal giudice di merito.
La censura di ultrapetizione o omissione non è fondata quando la motivazione impugnata si fonda su una ratio autonoma e decisiva diversa da quella prospettata dal ricorrente.
Richiamato insieme alla prescrizione per contestare il mancato esame dell'eccezione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Richiamato per la prescrizione dei crediti retributivi, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse e assorbimento.
art. 6 CCNL Servizio Sanitario Nazionale, parte economica 2008/2009
L'indennità di vacanza contrattuale è rimedio eccezionale e provvisorio, non cumulabile con gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo contrattuale che abbiano già coperto l'inflazione del periodo.
art. 16 contratto decentrato ASL di Locri 2002
La norma contrattuale è stata ritenuta non idonea a fondare il diritto all'indennità di divisa nei termini prospettati, oltre a non essere sindacabile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 9 contratto decentrato ASL di Locri 2002
Richiamato con il medesimo esito dell'art. 16 del contratto decentrato: non è stato ritenuto sufficiente a provare il diritto al compenso per il tempo tuta.
art. 7, comma 2, L.R. Calabria 11 maggio 2007, n. 9
La doglianza sull'applicabilità del contratto decentrato dopo l'accorpamento dell'azienda non ha scalfito la ratio decidendi, che ha reputato la disciplina invocata neutra rispetto al riconoscimento dell'indennità di divisa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 8444/2016
Richiamata come precedente di legittimità sul carattere eccezionale e provvisorio dell'indennità di vacanza contrattuale.
Cass. 23145/2016
Richiamata per affermare che, se il rinnovo contrattuale ha già coperto l'aumento del costo della vita, non spetta la vacanza contrattuale per il medesimo periodo.
Cass. 12495/2020
Richiamata per ribadire l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., della censura direttamente rivolta a un contratto decentrato.
Massime di principio
- L'indennità di vacanza contrattuale ha natura eccezionale e provvisoria: essa opera solo come anticipazione dei futuri miglioramenti economici nelle more del rinnovo, e non può essere riconosciuta se il rinnovo contrattuale ha già incorporato gli aumenti destinati a coprire il medesimo periodo e il correlato incremento del costo della vita.
- In sede di legittimità, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è invece ammissibile quando mira a ottenere una nuova lettura di documenti, circolari o prove documentali.
- L'eccezione di prescrizione non può essere utilmente censurata dalla parte che lamenta il mancato esame di un'eccezione formulata dalla controparte, se il giudice di merito l'abbia già dichiarata assorbita e comunque la decisione sia fondata su una ratio decisiva autonoma.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: le censure che contestano l'accertamento della carenza di allegazione e prova sui presupposti del credito sono inammissibili quando richiedono una rivalutazione del compendio istruttorio.
- Il tempo impiegato per vestizione e svestizione è risarcibile o compensabile solo se il lavoratore alleghi e provi specificamente i presupposti fattuali del diritto azionato; in difetto, la domanda non può essere accolta sulla base di una mera prospettazione astratta.
- La violazione di un contratto decentrato non è, di per sé, sindacabile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. se la censura non si confronta con la ratio decidendi e non individua un concreto errore di sussunzione su una norma giuridica.
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