Cassazione Civile, Ordinanza n. 25176/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di azienda sanitaria, inquadrato come infermiere, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento, deducendo di essere stato adibito, tra ottobre 2012 e febbraio 2017, per oltre il 75% del tempo di servizio, a mansioni riconducibili al profilo di operatore socio-sanitario a causa della carenza di personale di supporto. In primo grado il giudice ha rigettato la domanda, non ammettendo le prove orali richieste. In appello è stata confermata la decisione, ritenendo che le allegazioni del lavoratore fossero generiche e non sufficienti a descrivere in modo specifico le attività inferiori concretamente svolte, considerato che il demansionamento ha natura personale e va accertato in relazione alle specifiche mansioni effettivamente espletate. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) motivazione apparente, contraddittoria e lacunosa, perché la Corte territoriale avrebbe ammesso capitoli di prova poi ritenuti genericamente inidonei; 2) omesso esame delle prove acquisite; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere probatorio, assumendo che fosse il datore di lavoro a dover dimostrare il corretto adempimento; 4) nullità della sentenza e/o del procedimento per non avere il giudice integrato d'ufficio i capitoli di prova con domande ai testimoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi iscritti per errore sul medesimo provvedimento, quindi ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non è utilizzabile per contestare in sé la valutazione delle prove o una motivazione non condivisa; ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una ragionata affermazione di genericità delle allegazioni e che operava la doppia conforme. Ha reputato infondato il terzo motivo, affermando che, in tema di mansioni inferiori, il lavoratore che lamenti l'inesatto adempimento datoriale deve allegare gli elementi significativi del demansionamento, senza che vi sia inversione dell'onere della prova. Ha respinto anche il quarto motivo, chiarendo che i poteri di chiarimento del giudice e i poteri istruttori officiosi non possono supplire alle carenze probatorie della parte né sanare la genericità dei capitoli. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare insufficienza, contraddittorietà o apparente inadeguatezza della motivazione, né la semplice valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia falsamente attribuito l'onere della prova; non quando abbia ritenuto la parte onerata non abbia assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Chi agisce per il risarcimento da demansionamento deve allegare gli elementi significativi dell'inesatto adempimento datoriale; non si verifica un'inversione dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro se il giudice rileva l'insufficienza delle allegazioni del lavoratore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento non può fondarsi sulla mancata integrazione officiosa di capitoli di prova generici da parte del giudice.
La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testimoni ha funzione meramente integrativa e non può trasformarsi in una sanatoria delle carenze o della genericità dell'articolazione probatoria.
Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi sono discrezionali e non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti né sostituirsi agli oneri allegatori e probatori gravanti su di esse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove o una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria.
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando il giudice di merito espliciti, anche sinteticamente, la ragione del rigetto della domanda.
- In materia di demansionamento, il lavoratore deve allegare in modo specifico le mansioni concretamente svolte e gli elementi che rendono deducibile l'inesatto adempimento datoriale; il giudice può rigettare la domanda per genericità delle allegazioni senza che ciò integri inversione dell'onere della prova.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro e la facoltà di chiedere chiarimenti ai testimoni hanno natura integrativa e non possono essere utilizzati per colmare le lacune dell'allegazione e della prova della parte che agisce in giudizio.
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