Cassazione Civile, Ordinanza n. 17646/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il numero di giorni di ferie annuali spettanti a una lavoratrice già dipendente di un IACP provinciale, poi confluito nell'ente regionale AREA. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento del diritto a 36 giorni di ferie annue a decorrere dal 2006, sostenendo che le spettasse il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva regionale richiamata dalla disciplina di settore. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di varie norme legislative regionali, della disciplina del pubblico impiego regionale e del CCRL del 15 maggio 2001, sostenendo che la clausola sul mantenimento dei 36 giorni di ferie riguardasse solo il personale regionale già destinatario del previgente regime e non anche i dipendenti degli IACP, che in precedenza godevano di un diverso e inferiore regime feriale; ha inoltre censurato la ritenuta retroattività dell'applicazione della clausola. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, in sostanza, mirava a ottenere una diversa interpretazione del contratto collettivo regionale senza indicare specifici canoni ermeneutici violati o un vizio motivazionale, e ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché precluso dalla doppia conforme di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. Ha affermato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà contestava l'interpretazione data dal giudice di merito al CCRL del 15 maggio 2001; tale censura era inammissibile in cassazione perché, trattandosi di contratto collettivo regionale non ricompreso nell'ambito dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001, la violazione poteva essere dedotta solo tramite la specifica denuncia dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. o della mancanza di motivazione, cosa non avvenuta. Anche il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito, con condanna dell'ente al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma senza un effettivo scrutinio autonomo nel merito della Corte
art. 5 L.R. Sardegna n. 11 del 2002
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento del personale alla disciplina regionale
art. 1, comma 4, L.R. Sardegna n. 12 del 2006
richiamato per la trasformazione dell'IACP in AREA e il passaggio al regime regionale
art. 7, comma 3, L.R. Sardegna n. 12 del 2006
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina di trasformazione dell'ente
art. 20, comma 1, L.R. Sardegna n. 12 del 2006
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina di trasformazione dell'ente
art. 69 L.R. Sardegna n. 31 del 1998
richiamato dalla ricorrente come fonte del regime del personale regionale
richiamato come base per ulteriori 6 giorni di riposo oltre al congedo ordinario
art. 39, comma 12, CCRL 15 maggio 2001
la Corte rileva che la censura attacca l'interpretazione di questa clausola sul mantenimento dei 36 giorni di ferie, ma senza specificare i canoni ermeneutici violati
art. 23 d.P.G. Sardegna n. 116 del 1990
richiamato come disciplina previgente del congedo ordinario di 30 giorni
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
norma di stretta interpretazione, non estensibile ai contratti collettivi regionali non contemplati; per questi ultimi la violazione può essere dedotta solo per violazione dei canoni ermeneutici o per difetto di motivazione
le censure su contratti collettivi devono indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato
il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile perché precluso dalla doppia conforme di merito
fondamento della condanna della parte soccombente alle spese di lite
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La denuncia in cassazione della violazione di un contratto collettivo regionale, quando non sia prevista una specifica estensione normativa analoga a quella dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato, non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del testo, ma deve indicare in modo puntuale i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. asseritamente violati e spiegare il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
- L'interpretazione di un contratto collettivo costituisce attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito; in sede di legittimità essa è censurabile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per mancanza di motivazione, non già per la mera divergenza tra la lettura del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente una divergenza tra le due decisioni nei limiti consentiti dalla legge processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti di legge, è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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