Cassazione Civile, Ordinanza n. 17602/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia origina da una sentenza non definitiva della Corte d’Appello che, in un giudizio di appello contro una sentenza del Tribunale, ha dichiarato la rimessione in termini degli appellanti e ha ritenuto tempestivo il loro appello. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, impugnando immediatamente tale pronuncia non definitiva. I controricorrenti hanno resistito; una delle parti intimate è rimasta contumace in cassazione. La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la decisione impugnata era una sentenza meramente endoprocessuale, non definitiva su questioni, e quindi non immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c., essendo impugnabile solo unitamente alla sentenza definitiva o a quella che definisca anche parzialmente il giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza d’appello non definitiva su questioni, priva di immediata ricorribilità per cassazione. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le sentenze non definitive su mere questioni, che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, non sono immediatamente impugnabili per cassazione ma solo unitamente alla decisione definitiva o a quella che definisca anche parzialmente il giudizio
la sentenza d’appello che riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è qualificata come sentenza definitiva e, in quanto tale, immediatamente impugnabile
per le sentenze definitive opera la regola generale dell’impugnazione immediata
per le sentenze che decidono parzialmente il merito è ammessa, a scelta della parte, l’impugnazione immediata o la riserva di ricorso
le sentenze di condanna generica sono richiamate come esempio di decisioni parziali sul merito, soggette al regime dell’impugnazione immediata o con riserva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le sentenze meramente endoprocessuali, che non esauriscono la fase davanti al giudice che le ha pronunciate, non sono autonomamente ricorribili per cassazione quando decidono solo questioni pregiudiziali o preliminari.
- Il regime dell’impugnazione in cassazione distingue tra sentenze definitive, sentenze parziali sul merito e sentenze non definitive su questioni: solo le prime sono immediatamente impugnabili; le seconde ammettono impugnazione immediata o riserva; le terze sono impugnabili solo congiuntamente alla decisione finale.
- La sentenza d’appello che riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice di primo grado integra una decisione definitiva, immediatamente ricorribile per cassazione, e non una mera pronuncia interlocutoria.
- L’ammissibilità del ricorso per cassazione va verificata con priorità rispetto all’esame dei motivi di merito, quando il provvedimento impugnato sia qualificabile come non definitivo su questioni.
Come è indicizzato
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