L.R. Sardegna 12/2006
Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per la Sardegna, la programmazione e il monitoraggio dell’edilizia residenziale pubblica e il riordino degli IACP tramite la loro trasformazione in AREA. Tuttavia, il testo consolidato risulta oggi sostanzialmente abrogato dal 29 settembre 2016; resta rilevante solo il regime storico originario e la disciplina dell’AREA non è più vigente.
Riordino dell’edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli IACP in AREA in Sardegna
Riordino dell’edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli IACP in AREA
La legge regionale della Sardegna definisce le finalità generali dell’edilizia residenziale pubblica e, nella versione originaria, ha istituito l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) in sostituzione degli IACP. Il testo consolidato fornito mostra però che l’impianto principale della legge è stato successivamente abrogato dal 29 settembre 2016, con sopravvivenza solo di alcune modifiche storiche e non della disciplina organica originaria.
Finalità e principi generali
L’intervento regionale era orientato a garantire il diritto all’abitazione per categorie sociali particolari, attraverso il potenziamento del patrimonio pubblico, l’aumento degli alloggi in locazione a canone inferiore al mercato, la qualità abitativa, il risparmio energetico e l’architettura ecocompatibile. La legge richiamava inoltre concertazione istituzionale e coinvolgimento degli enti locali, prevedendo strumenti di tutela dell’utenza come la Carta dei servizi.
Programmazione degli interventi e ruolo degli enti territoriali
La Regione era chiamata a programmare gli interventi tramite piani annuali o pluriennali approvati dalla Giunta regionale, sulla base di indirizzi e criteri elaborati tenendo conto delle proposte provinciali e dell’intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali. I piani dovevano considerare risorse regionali, statali, comunitarie e quelle derivanti da alienazioni e canoni reinvestibili, e stabilire obiettivi, riparto dei finanziamenti, priorità per il recupero del patrimonio esistente nei centri urbani e azioni di riqualificazione urbana.
Le province avevano il compito di valutare i fabbisogni abitativi comunali, elaborare proposte e individuare ambiti o comuni prioritari, previa conferenza dei comuni. I comuni, singoli o associati, promuovevano gli interventi, rilevavano il fabbisogno abitativo e formulavano le proposte progettuali, anche avvalendosi dell’AREA mediante convenzione.
Monitoraggio della condizione abitativa
La Regione aveva previsto un sistema di monitoraggio costante della condizione abitativa, affidando all’Osservatorio economico regionale la raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati su fabbisogno, interventi pubblici, scenari abitativi, attuazione dei programmi e uso del patrimonio esistente. All’Osservatorio era attribuita anche la tenuta dell’anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di edilizia residenziale. L’Assessorato competente curava il raccordo con l’Osservatorio nazionale e definiva metodi di rilevazione e standard tecnici.
AREA: natura, organizzazione e funzioni
L’AREA era configurata come ente pubblico economico con personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto a vigilanza regionale e destinato a rispondere alla domanda abitativa delle persone in condizioni economiche e sociali disagiate. La struttura era articolata in distretti territoriali periferici, con funzioni tecniche e amministrative e con compiti di rapporto con l’utenza, manutenzione del patrimonio e attuazione degli interventi deliberati.
L’AREA poteva svolgere attività di edilizia sovvenzionata, recupero nei centri storici, edilizia a canone moderato o con successiva vendita, gestione e alienazione del patrimonio, gestione di immobili dello Stato e degli enti locali affidati in convenzione, interventi edilizi e urbanistici per conto di soggetti pubblici, servizi tecnici e amministrativi, partecipazione a società di scopo e ogni altra competenza già attribuita agli IACP.
Organi, statuto e governance
Nella disciplina originaria gli organi dell’AREA erano consiglio di amministrazione, presidente e collegio sindacale. Il consiglio adottava statuto, regolamenti, carta dei servizi, bilanci, piani di attività, dotazione organica e deliberava su società di scopo e nomina del direttore generale. Il presidente rappresentava legalmente l’Azienda e sovrintendeva al suo funzionamento. Il collegio sindacale svolgeva il controllo contabile e segnalava le gravi irregolarità alla Giunta regionale.
Entro termini prestabiliti dalla costituzione, l’AREA doveva adottare la Carta dei servizi e un protocollo di relazioni sindacali. Tuttavia, l’intera disciplina degli organi risulta oggi abrogata nel testo consolidato fornito.
Personale, bilancio e controllo
La legge originaria disciplinava il personale dell’AREA secondo la normativa regionale sul personale, con assegnazione automatica del personale di ruolo degli IACP all’AREA e previsione di procedure per la copertura dei posti vacanti. Erano previsti bilancio pluriennale, bilancio di previsione, bilancio di esercizio e conto consuntivo, oltre a contabilità analitica e controllo di gestione finalizzati a verificare obiettivi, qualità dei servizi, efficienza ed economicità.
Anche questa disciplina risulta oggi abrogata nel testo consolidato, salvo le modifiche intervenute in via storica prima dell’abrogazione generale.
Vigilanza, controllo e scioglimento anticipato
In origine l’AREA era sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con controllo preventivo su bilanci, regolamenti, piani, piante organiche e incarichi di direzione. In caso di gravi irregolarità, impossibilità di funzionamento o perdite rilevanti, il consiglio di amministrazione poteva essere sciolto anticipatamente e veniva nominato un commissario per la gestione provvisoria. Nel testo consolidato fornito, anche questa disciplina è stata abrogata.
Successione, finanziamento e norma finanziaria
L’AREA subentrava nei rapporti giuridici attivi e passivi e nel patrimonio degli IACP. Il finanziamento dell’ente era previsto tramite fondi UE, statali, regionali e locali, canoni di locazione, finanziamenti aggiuntivi, compensi delle attività svolte, proventi da alienazioni e altre entrate eventuali. Era inoltre prevista una specifica copertura finanziaria per le attività di monitoraggio e per l’anagrafe dei beneficiari.
Nel testo consolidato fornito, la norma finanziaria e l’articolo sull’entrata in vigore risultano anch’essi abrogati.
Stato attuale della disciplina
Il testo mostra che, con legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, dal 29 settembre 2016 è stata abrogata la parte essenziale della legge, compresi gli articoli fondamentali su programmazione, AREA, organi, personale, vigilanza e finanziamenti. Per l’uso professionale attuale, la legge va quindi considerata storicamente rilevante ma sostanzialmente superata e non più applicabile come disciplina organica vigente.
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