Cassazione Civile, Ordinanza n. 17595/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal pagamento di un importo una tantum previsto da un contratto collettivo del settore mobilità, indicato come copertura della vacanza contrattuale maturata tra il 1° gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. Un lavoratore, transitato alle dipendenze della società ricorrente solo nell’ultimo tratto di quel periodo, aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della datrice di lavoro e della committente solidalmente responsabile al pagamento della differenza tra quanto già percepito e quanto ritenuto spettante. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell’allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014. Sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato la disciplina collettiva, perché l’una tantum doveva essere riproporzionata ai soli mesi di servizio prestati presso il datore attuale, non potendo gravare integralmente su quest’ultimo anche per i periodi in cui il lavoratore aveva lavorato per precedenti appaltatrici, rispetto alle quali nessun obbligo era previsto. Contestava inoltre la lettura data alla previsione collettiva che disponeva il pagamento in proporzione ai mesi di servizio nel periodo di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all’interpretazione della disciplina collettiva, richiamando un precedente conforme. Secondo la Corte, l’indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d’acquisto e il suo costo va posto a carico del datore di lavoro in relazione al rapporto in essere al momento del rinnovo solo nei limiti del periodo di effettiva prestazione presso quel datore, salvo diversa previsione negoziale espressa. È irrilevante, ai fini della soluzione, una clausola dell’accordo Agens-Ancp che non risulti applicabile alla società ricorrente. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese sono state compensate per la novità della questione al momento dell’introduzione del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla solidarietà passiva, ma non ritenuto decisivo per la soluzione della controversia sull’una tantum contrattuale.
Richiamati quali criteri ermeneutici dei contratti e dei contratti collettivi; la Corte ha ritenuto erronea l’interpretazione della Corte d’appello rispetto alla lettera e alla funzione della clausola collettiva.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Utilizzato per decidere nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ricomprendendo l’erronea interpretazione della normativa collettiva.
Massime di principio
- L’indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale ha natura sostanzialmente retributiva e funzione di parziale recupero del potere d’acquisto del lavoratore nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
- In assenza di una previsione negoziale espressa in senso diverso, l’una tantum collegata alla vacanza contrattuale grava sul datore di lavoro pro tempore solo in relazione al periodo in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività alle sue dipendenze.
- La clausola collettiva che prevede il pagamento dell’importo "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" impone un riproporzionamento dell’emolumento in base al servizio effettivo presso il singolo datore.
- Se la questione è già integralmente accertata in fatto, la Corte di cassazione può, accolto il motivo di diritto, cassare la sentenza e decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
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