Cassazione Civile, Ordinanza n. 17606/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La contribuente aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo concernente varie cartelle esattoriali per contributi previdenziali asseritamente omessi nel periodo 2008-2010, deducendo l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione nel resto, ritenendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica delle cartelle e un’intimazione di pagamento del febbraio 2017. In appello, l’agente della riscossione aveva sostenuto che mancasse l’interesse ad agire contro il mero estratto di ruolo e che dovesse comunque applicarsi il termine decennale. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo fosse inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, soprattutto perché le cartelle risultavano regolarmente notificate e la parte non aveva allegato specifici pregiudizi ulteriori. In cassazione, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 113 c.p.c., della L. n. 335/1995 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l’interesse ad agire e trasformato in condizione di procedibilità la previa istanza amministrativa di sgravio, in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale; ha inoltre valorizzato la natura di diritto rilevabile d’ufficio della prescrizione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha precisato che la sentenza d’appello non aveva subordinato l’azione giudiziaria a una previa richiesta di sgravio, ma aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sulla mancata deduzione di un interesse ad agire concreto e attuale a impugnare l’estratto di ruolo. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito perché la ricorrente non aveva indicato specifiche situazioni di pregiudizio tipizzate o comunque analoghe, mentre le cartelle risultavano regolarmente notificate e i termini per impugnare gli atti impositivi erano già spirati. Ha inoltre richiamato la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotta dal d.l. n. 146/2021, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa solo in casi tassativi di pregiudizio; tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche ai processi pendenti. Pertanto il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata sostanziale attività difensiva dell’INPS e perché le altre intimate non hanno svolto difese; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 113 c.p.c.
È stata invocata dalla ricorrente per sostenere che il giudice dovesse decidere secondo diritto e non potesse imporre condizioni non previste alla tutela giurisdizionale.
L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamata in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte ha ritenuto non decisiva la sua invocazione rispetto al tema dell’interesse ad agire.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla tutela giurisdizionale contro la pretesa contributiva.
art. 497 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte d’appello per affermare l’inefficacia delle intimazioni di pagamento e la conseguente improponibilità dell’azione così come proposta.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte ha valorizzato la norma sopravvenuta, applicabile anche ai giudizi pendenti, che limita la diretta impugnazione del ruolo/cartella a ipotesi tassative di pregiudizio concreto.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
Norma che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, considerata conforme a Costituzione e applicabile ai processi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio che legittima la diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento del MEF 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti nel meccanismo di verifica che può integrare il pregiudizio rilevante.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina transitoria.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Norma transitoria richiamata per l’applicabilità ratione temporis della disciplina camerale.
Massime di principio
- L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore alleghi e dimostri un interesse ad agire concreto e attuale, non essendo sufficiente un interesse astratto alla mera contestazione della pretesa.
- Quando le cartelle o gli avvisi di addebito risultano regolarmente notificati, il debitore non può usare l’impugnazione dell’estratto di ruolo per riaprire i termini di contestazione degli atti impositivi ormai scaduti.
- La prescrizione del credito contributivo, pur rilevabile d’ufficio, non elimina di per sé il requisito dell’interesse ad agire e non legittima automaticamente l’impugnazione del solo estratto di ruolo.
- La disciplina sopravvenuta che dichiara non impugnabile l’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo/cartella solo in casi tassativi si applica anche ai giudizi pendenti e concretizza in modo tipizzato l’interesse ad agire.
- L’interesse ad agire va verificato in concreto fino alla decisione e può essere escluso quando il pregiudizio dedotto non rientri nelle ipotesi tipiche o analoghe individuate dal legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17566/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17568/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17595/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17597/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17602/2023 del 20/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17622/2023 del 20/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →