Cassazione Civile, Ordinanza n. 17566/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione/impugnazione contro un estratto di ruolo e contro numerose cartelle e avvisi di addebito a esso sottesi, emessi per crediti contributivi INPS e INAIL e riscossi tramite ADER, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo casualmente allorché si era recata presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Assumeva che le notifiche risultanti dagli atti non fossero in realtà mai avvenute, con conseguente prescrizione di tutte le pretese contributive e, comunque, decadenza dal potere di riscossione. In appello erano stati inoltre contestati i vizi delle notifiche e l’utilizzabilità delle copie documentali prodotte dagli enti e dall’agente della riscossione, in quanto disconosciute. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente; violazione dell’art. 2719 c.c. e delle norme sulle prove documentali, per l’erroneo valore attribuito a copie disconosciute; violazione delle norme del d.lgs. n. 46 del 1999 in tema di termini di opposizione e di decadenza dalla riscossione; violazione delle norme sulle notificazioni e sull’idoneità del raggiungimento dello scopo; e, in generale, erronea declaratoria di inammissibilità delle contestazioni formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 sull’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo: tale azione è ammissibile solo se il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio attuale nei casi tipizzati dalla nuova norma, oppure una concreta situazione di tutela non altrimenti azionabile. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse ad agire nei termini richiesti dalla nuova disciplina e dalla giurisprudenza nomofilattica. Di conseguenza, l’azione proposta è stata considerata non ammessa dall’ordinamento e quindi priva della necessaria condizione dell’azione. La Corte ha compensato le spese di legittimità tra tutte le parti, valorizzando la novità del principio affermato successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione inesistente o apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
art. 214 c.p.c.
richiamato in relazione al disconoscimento delle copie documentali
art. 215 c.p.c.
richiamato in relazione al disconoscimento delle copie documentali
art. 2719 c.c.
richiamato per affermare che le copie fotografiche o fotostatiche hanno valore probatorio degli originali solo se conformi o non specificamente disconosciute
art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività/ammissibilità dell’opposizione rispetto a vizi di notifica e decadenza
art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla ricorrente per dedurre la decadenza dal potere di riscossione degli enti
art. 156 c.p.c.
richiamato in relazione al principio del raggiungimento dello scopo della notificazione
artt. 139, 140 c.p.c.
richiamati in relazione alla disciplina delle notificazioni asseritamente irregolari
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
interpretato dalle Sezioni Unite come norma che tipizza e concretizza l’interesse ad agire in materia di impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata; applicabile ai processi pendenti
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021
indicato come fonte introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato quale esempio di pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto rilevante ai fini dell’interesse ad agire
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio connesso ai pagamenti della pubblica amministrazione
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato nel contesto delle verifiche che possono generare il pregiudizio tipizzato
art. 24 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sull’interesse ad agire e sul diritto di difesa
art. 363, comma 3, c.p.c.
richiamato con riferimento al principio di diritto enunciato nell’interesse della legge
art. 372 c.p.c.
richiamato per il deposito di documenti in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti sul contributo unificato
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come disciplina applicabile alle notifiche degli atti della riscossione, in contrapposizione alle norme sulle notifiche degli atti giudiziari
Massime di principio
- In materia di riscossione mediante ruolo, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è proponibile in via generalizzata: l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale e, nei casi tipizzati dalla normativa sopravvenuta, deve essere specificamente allegato e dimostrato dal contribuente.
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 concreta l’interesse ad agire nei processi pendenti, ma non elimina l’onere della parte di provare il pregiudizio specifico che rende necessaria la tutela giurisdizionale immediata.
- Se il debitore lamenta la mancata notifica della cartella o dell’avviso di addebito, la tutela non passa necessariamente attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo, potendo essere esperita mediante gli ordinari rimedi contro gli atti esecutivi o prodromici all’esecuzione, secondo la natura del vizio dedotto.
- La mera deduzione della mancata notificazione o della prescrizione del credito, senza la dimostrazione di un interesse ad agire attuale secondo i criteri vigenti al momento della decisione, non consente di superare il vaglio di ammissibilità.
- Le copie fotostatiche o fotografiche di documenti hanno efficacia probatoria equivalente agli originali solo se la conformità non sia specificamente disconosciuta o sia attestata da pubblico ufficiale; in caso di disconoscimento, la loro valutazione segue le regole processuali sulla prova documentale.
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