L.R. Sardegna 11/2002
Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Sardegna interviene su programmazione del fabbisogno di personale, selezioni interne, inquadramento di alcune categorie di lavoratori a termine o LSU, prime regole sulla dirigenza e applicazione della L.R. 31/1998 agli IACP, oltre a integrare le risorse per la contrattazione 2000-2001. Parte delle modifiche alla dirigenza è stata poi dichiarata incostituzionale.
Norme sul personale regionale sardo e modifica della disciplina sul personale della L.R. 31/1998
Norme sul personale regionale e modifiche alla L.R. 31/1998
La legge disciplina vari aspetti del personale della Regione Sardegna e degli enti regionali, intervenendo sulla programmazione dei fabbisogni, sulle progressioni interne, su alcuni inquadramenti a tempo indeterminato e sulle risorse per la contrattazione collettiva. Contiene inoltre modifiche alla disciplina della dirigenza e estende l’applicazione della L.R. 31/1998 agli IACP.
Programmazione del fabbisogno di personale
L’amministrazione regionale e gli enti sono tenuti a programmare triennalmente il fabbisogno di personale. La programmazione deve perseguire funzionalità e ottimizzazione delle risorse, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e di bilancio.
Selezioni interne e progressione verticale
Le disposizioni del contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 sulle selezioni interne per la progressione verticale trovano applicazione una sola volta, nella fase di prima applicazione del contratto. La copertura riguarda un numero di posti non superiore al 50% dei posti vacanti in ciascuna categoria, distintamente per:
- personale dell’Amministrazione regionale, escluso il Corpo forestale;
- personale del Corpo forestale;
- personale degli enti. Resta fermo quanto già previsto per i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della legge.
Inquadramento di personale a termine e lavoratori socialmente utili
L’amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a inquadrare nei propri ruoli organici i soggetti impiegati in lavori socialmente utili ai sensi del d.lgs. n. 468/1997, purché operanti alla data di entrata in vigore della legge.
Sono inoltre autorizzati a inquadrare nei propri ruoli organici:
- i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, assunti in applicazione della L.R. n. 22/1996, con rapporto a termine in atto o prorogato almeno una volta e per un periodo pari al primo, purché l’assunzione sia avvenuta tramite procedure selettive pubbliche o accertamento dell’idoneità professionale ai sensi della L.R. n. 12/1993;
- il personale con contratto a tempo determinato dell’Agenzia regionale del lavoro, con la precisazione che per tale personale l’inquadramento non comporta l’inserimento nel ruolo regionale.
Gli inquadramenti sono disposti entro i limiti dei posti che risultano vacanti dopo le selezioni interne previste per il personale dell’Amministrazione e degli enti, seguendo l’ordine delle graduatorie formate in base alla durata del servizio. L’effetto decorre dal trentesimo giorno successivo all’approvazione delle graduatorie dei concorsi. L’inquadramento avviene nel livello iniziale della categoria corrispondente alle attività svolte o alle qualifiche di riferimento.
I termini previsti dalle L.R. n. 16/2000 e n. 13/2001 per questi soggetti sono prorogati fino all’inquadramento nel ruolo unico regionale, compresi coloro che restano esclusi dall’applicazione delle regole di inquadramento.
Modifiche alla disciplina della dirigenza
La legge modifica la disciplina sulla prima costituzione della dirigenza nell’Amministrazione e negli enti regionali, ampliando il riferimento anche al personale degli enti e prevedendo, in origine, specifiche condizioni per il riconoscimento della qualifica dirigenziale a determinati dipendenti con lunga anzianità e funzioni direttive. Viene inoltre eliminato il requisito dell’“effettivo” per l’anzianità di servizio/funzione e incrementata dal 75% al 90% una soglia prevista per alcuni passaggi, mentre è abrogato un comma finale della disciplina.
Tuttavia, le modifiche introdotte con le lettere b), d) ed e) sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003.
Applicazione della L.R. 31/1998 agli IACP
La disciplina del personale della L.R. n. 31/1998 viene estesa agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), inseriti tra i soggetti a cui la legge si applica.
Risorse aggiuntive per la contrattazione collettiva 2000-2001
Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva 2000-2001 sono incrementate di 15 milioni di euro, utilizzando somme disponibili sulla UPB S02.045 conservate tra i residui. Resta fermo che il limite di spesa a regime autorizzabile dalla Giunta regionale è pari a 19 milioni di euro.
Nella definizione degli indirizzi per la contrattazione, la Giunta deve garantire che una quota adeguata delle risorse destinate al contratto del personale non dirigente sia indirizzata alla progressione professionale interna alle categorie.
Per le misure perequative previste dal contratto collettivo regionale di lavoro 1998-2001 è autorizzata un’ulteriore spesa di 539.000 euro, a valere sulle risorse incrementate.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge è del 2002 e si riferisce in larga parte a processi di assunzione, inquadramento e contrattazione relativi a quell’assetto organizzativo e finanziario. Le disposizioni sulle risorse per la contrattazione 2000-2001 e sugli inquadramenti collegati a lavoratori già in servizio hanno oggi rilevanza essenzialmente storica o transitoria; il contenuto più stabile riguarda le modifiche sistematiche alla L.R. 31/1998, per quanto non superate da successive fonti.
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