Cassazione Civile, Ordinanza n. 17597/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società datrice di lavoro per il pagamento di euro 4.292,82, oltre accessori, relativi a emolumenti asseritamente dovuti per i mesi di febbraio 2014 e 2015. Tali somme maturavano dopo una precedente sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione del contratto di lavoro conseguente al trasferimento di ramo d'azienda in favore di altra società del gruppo logistico. La lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze della cessionaria fino al licenziamento, poi dichiarato illegittimo. In appello, la società aveva visto respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo; in Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1406 c.c., sostenendo l'irrilevanza degli atti estintivi intervenuti tra lavoratrice e cessionario del ramo. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di varie norme in tema di mora e obbligazioni (artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c.), assumendo che dovessero essere detratte dalle somme dovute alla lavoratrice quelle già percepite in sostituzione della reintegrazione e quelle corrispondenti alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe rinunciato a percepire dal cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati alla luce di un orientamento già consolidato anche tra le stesse parti. Ha ribadito che il trasferimento del rapporto di lavoro si verifica soltanto se la vicenda traslativa è legittima ai sensi dell'art. 2112 c.c.; se la cessione del ramo d'azienda è dichiarata invalida, il rapporto non si trasferisce al cessionario, che opera solo come datore di fatto, mentre il rapporto giuridico resta in vita con il cedente. Di conseguenza, le vicende estintive del rapporto di fatto con il cessionario non incidono sul rapporto con il cedente, il quale resta obbligato a corrispondere le retribuzioni in presenza di mora accipiendi. La Corte ha inoltre escluso che l'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegra o la rinuncia della lavoratrice alle somme dovute dal cessionario possano essere interpretati come comportamento idoneo a risolvere definitivamente il rapporto con il cedente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1406 c.c.
La norma sulla cessione del contratto non opera quando il trasferimento del ramo d'azienda sia invalido e manchi una vicenda traslativa legittima; in tal caso non si realizza la sostituzione del contraente senza consenso del lavoratore ceduto.
art. 2112 c.c.
Il trasferimento del rapporto di lavoro e la continuità del rapporto presuppongono un trasferimento d'azienda legittimo; solo in tale ipotesi il rapporto resta unico e immutato e si sostituisce il cessionario al cedente.
art. 1206 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di mora, ma ritenuto inconferente rispetto all'affermazione della perdurante obbligazione del cedente in caso di cessione invalida.
art. 1207 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di mora, senza che la Corte ne riconosca effetti idonei a escludere il credito retributivo verso il cedente.
art. 1217 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a incidere sulla permanenza del rapporto e delle conseguenti obbligazioni retributive in capo al cedente.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla quantificazione delle somme, ma la Corte non accoglie la tesi della detrazione di importi percepiti o rinunciati verso il cessionario.
art. 1256 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza che ne derivi una causa di estinzione o di esclusione del debito retributivo del cedente.
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle vicende estintive del rapporto, ma la Corte esclude che esse incidano sul rapporto rimasto in vita con il cedente.
art. 1463 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato per escludere o ridurre le somme dovute alla lavoratrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di conclusioni scritte del pubblico ministero.
Massime di principio
- Il trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario si produce solo quando la vicenda traslativa del ramo d'azienda è legittima e conforme all'art. 2112 c.c.; in mancanza, il rapporto resta giuridicamente in capo al cedente.
- Quando la cessione del ramo d'azienda è invalida, il rapporto con il cessionario è di mero fatto e le sue vicende estintive o risolutive non incidono sul rapporto giuridico ancora pendente con il cedente.
- L'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegrazione, o la percezione di somme dal cessionario, non equivale di per sé a rinuncia o risoluzione del rapporto con il cedente, se la cessione originaria non era valida.
- In presenza di mora accipiendi del datore cedente, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione nei confronti del soggetto con cui il rapporto è rimasto giuridicamente in essere.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di norme sulla mora, sull'inadempimento e sulla risoluzione contrattuale non può sovvertire il principio per cui la validità del trasferimento è presupposto necessario per l'unicità del rapporto e per l'efficacia delle vicende del cessionario.
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