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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17568/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce dal diniego di una richiesta di rateazione straordinaria ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, proposta da una società per ottenere il beneficio in relazione a somme affidate alla riscossione. In primo grado il Tribunale di Roma aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per i contributi oggetto della domanda e aveva respinto il ricorso; la Corte d'appello di Roma aveva poi rigettato l'appello principale della società e dichiarato improcedibile l'appello incidentale dell'agente della riscossione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, avendo nel frattempo ottenuto il beneficio originariamente negato, con accettazione della controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, ritenendole regolari ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso la debenza del c.d. doppio contributo, perché l'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 19 D.P.R. n. 602 del 1973

    è la base normativa dell'istanza di dilazione oggetto del giudizio; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso viene estinto per rinuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso e l'accettazione della controparte sono state ritenute rituali e idonee a produrre l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia non è dovuta pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dalla norma nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non integra i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte e formalmente regolare, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione, salvo diverse ipotesi normative.
  • La declaratoria di estinzione dell'impugnazione per rinuncia non costituisce presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di sopravvenuto soddisfacimento dell'interesse sostanziale della parte ricorrente, la rinuncia al ricorso rende inutile la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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