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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17389/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente. La CTR, in appello proposto dall'Ufficio, ha ritenuto che il ricorso introduttivo del contribuente fosse generico, perché non individuava analiticamente le singole operazioni bancarie contestate né le specifiche ragioni di esclusione dalla base imponibile; ha inoltre considerato tardive e quindi inammissibili le ulteriori difese e la perizia di parte prodotte successivamente, richiamando le preclusioni del processo tributario. La CTR ha quindi rideterminato in Euro 81.008,88 l'importo delle movimentazioni bancarie da recuperare a tassazione, riconoscendo solo un parziale scarto di Euro 7.214,12. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e ultrapetizione/omessa pronuncia, sostenendo che la riproposizione delle questioni assorbite fosse stata ritualmente effettuata nelle controdeduzioni; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., censurando la valutazione della prova contraria; 3) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR non avesse considerato le giustificazioni offerte per molte movimentazioni; 4) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto nuovi e inammissibili motivi/argomentazioni fondati su perizia e memoria; 5) nullità della sentenza per contrasto motivazionale ex art. 111 Cost. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse da un lato escluso la rilevanza della perizia di parte e dall'altro valorizzato il prospetto dell'Ufficio che su quella perizia faceva riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio per cui nel processo tributario la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite deve essere espressa nell'atto di controdeduzioni depositato nei termini di costituzione, a pena di decadenza, non potendo essere sanata da atti successivi meramente illustrativi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito della motivazione e delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che le censure specifiche sulle singole movimentazioni bancarie non erano state ritualmente introdotte nel ricorso originario e che il giudice di appello aveva correttamente applicato le preclusioni processuali dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992; ha infine respinto il quinto motivo, escludendo la denunciata contraddizione, perché la CTR non ha attribuito efficacia di prova alla perizia di parte, ma ha semplicemente preso atto della riduzione dell'accertamento operata dall'Ufficio sulla base del proprio esame analitico delle operazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le movimentazioni dei conti correnti costituiscono presunzione legale idonea a fondare l'accertamento; l'onere della prova contraria è a carico del contribuente, che deve giustificare analiticamente ogni singola operazione.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma parallela in tema di indagini finanziarie e recupero fiscale, in coordinamento con la disciplina dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; nel caso di indagini bancarie l'onere passa al contribuente sul piano della prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della non contestazione della documentazione prodotta; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere ritualmente riproposte nei termini previsti, altrimenti si intendono rinunciate.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 56 nel censurare le preclusioni processuali, senza trovare accoglimento.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina delle controdeduzioni e delle preclusioni difensive nel giudizio tributario.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le nuove difese e i nuovi motivi sono ammissibili solo nei casi tassativi previsti; le censure specifiche non introdotte nel ricorso originario non possono essere proposte tardivamente con memoria o perizia.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per denunciare l'introduzione di motivi nuovi in appello; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio motivazionale dedotto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il dovere di motivazione e la coerenza logica della decisione; la Corte non ha ravvisato alcuna contraddizione decisiva.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per le nullità processuali dedotte nei motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni o false applicazioni di legge; i relativi motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda fatti decisivi e non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione delle questioni assorbite o non accolte in primo grado deve risultare dall'atto di controdeduzioni depositato nei termini di costituzione; atti successivi hanno funzione solo illustrativa e non sanano la decadenza.
  • In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, i dati dei conti correnti costituiscono idoneo supporto dell'accertamento e il contribuente deve fornire prova contraria analitica, operazione per operazione, della provenienza non imponibile o dell'irrilevanza fiscale dei singoli movimenti.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia trascurato un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di contestare la valutazione delle prove o la maggiore o minore persuasività delle giustificazioni offerte.
  • Nel processo tributario le nuove difese o i nuovi motivi non possono essere introdotti liberamente in fasi successive, salvo le ipotesi tassative previste dal legislatore; la specificità del ricorso introduttivo delimita il thema decidendum e il thema probandum.
  • Non sussiste vizio di motivazione per contraddizione quando il giudice esclude la valenza probatoria di un elaborato difensivo tardivo ma, separatamente, prende atto della parziale riduzione dell'accertamento operata dall'Ufficio sulla base di un autonomo esame delle operazioni contestate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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