Cassazione Civile, Ordinanza n. 31194/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di attività istruttoria nei confronti di una società di persone, l'Ufficio aveva rideterminato con metodo analitico-induttivo, ai fini IRAP e IVA per l'anno 2005, il valore della produzione netta e il volume d'affari dichiarati, assumendo che alcune vendite immobiliari fossero state effettuate a prezzi superiori a quelli indicati nei rogiti, sulla base di indizi quali perizie estimative, importi dei mutui fondiari concessi agli acquirenti e corrispettivi indicati nei preliminari. La società aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'avviso, perché la CTR aveva ritenuto non gravi, precise e concordanti le presunzioni e aveva escluso che il maggior prezzo potesse desumersi dal solo importo dei mutui, richiamando anche una massima di comune esperienza sulle sovrastime funzionali all'ottenimento di mutui più elevati. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse mal valutato gli elementi presuntivi e avesse erroneamente trattato come fatto di comune esperienza la sovrastima degli immobili nelle perizie per ottenere mutui maggiori.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la nullità del processo per integrazione del contraddittorio mancata: trattandosi di accertamento riferito a società di persone, la lite era inscindibile rispetto ai soci, che dovevano essere chiamati in giudizio quali litisconsorti necessari. Ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, provvedendo anche sulle spese della cassazione.
Norme richiamate
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni, nei limiti della gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma violata nel ricorso
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
consente la rettifica del volume d'affari IVA mediante elementi presuntivi nei limiti di legge
richiamato per censurare l'uso della nozione di fatto di comune esperienza
richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova
art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando sia necessario rinnovare il giudizio per nullità del processo
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio al giudice tributario di primo grado e per la regolazione delle spese
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
attribuisce al giudice di rinvio la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità
l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società di persone comporta l'automatica imputazione ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone, la lite è inscindibile rispetto ai soci, salvo che siano dedotte questioni personali: tutti i soci devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina una nullità assoluta del processo e della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Quando la causa è affetta da nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari, la Cassazione non può ricomporre il contraddittorio in sede di legittimità se mancano le condizioni richieste, ma deve cassare e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
- L'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni deve comunque confrontarsi con la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi; tuttavia, nel caso deciso, la Corte ha risolto la lite su un vizio processuale assorbente senza pronunciarsi sul merito di tali presupposti.
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