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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05662/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La ricorrente agiva in Cassazione quale erede del soggetto originariamente destinatario di avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, fondato sul metodo sintetico del redditometro. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato valorizzando la disponibilità di abitazioni, di un immobile a uso ufficio nella disponibilità del figlio e di tre veicoli ritenuti di lusso, con significativo aumento dell’imponibile accertato. Nei giudizi di merito la contribuente aveva contestato il metodo di calcolo e, in particolare, la rilevanza di alcuni beni: deduceva che una Ferrari Testarossa non era più posseduta nel 2008, che l’abitazione aveva una superficie inferiore a quella considerata dall’Ufficio e che un immobile era stato alienato nel 2005 con introito di euro 35.000. Nel ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR non avesse preso posizione su specifiche circostanze di fatto idonee a vincere la presunzione redditometrica e a dimostrare che il reddito accertato era insussistente o comunque inferiore, o che derivava in tutto o in parte da redditi esenti, soggetti a ritenuta o da finanziamenti di terzi. In prossimità dell’adunanza la ricorrente chiedeva anche di essere ammessa alla procedura di conciliazione agevolata prevista dalla l. 197/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di conciliazione agevolata perché la disciplina richiamata riguarda solo controversie tributarie pendenti in primo e secondo grado e non i ricorsi pendenti in Cassazione. Quanto al ricorso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta riguarda il merito ed è censurabile, al più, nei limiti del vizio di motivazione. Ha inoltre affermato che il giudice di merito, quando fondi il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare espressamente tutti gli altri elementi probatori non accolti. Per effetto della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.000 in favore della controparte e di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    La norma sul redditometro è richiamata per affermare che il contribuente può contrastare l’accertamento sintetico offrendo prova contraria, ma la censura che mira solo a rivalutare i fatti non è sindacabile come violazione di legge in cassazione.

  • L. 197/2022, art. 1, commi 206-212

    La conciliazione agevolata è stata ritenuta applicabile solo alle controversie tributarie pendenti in primo e secondo grado, con esclusione dei ricorsi pendenti in Cassazione.

  • d.lgs. 546/1992, artt. 48 e 48-ter

    Richiamati per il raffronto con la conciliazione giudiziale fuori udienza e per evidenziare il regime speciale introdotto dalla legge di bilancio 2023.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto, ma la Corte rileva che la censura in concreto attaccava la valutazione del fatto e non un errore nell’interpretazione della norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione del ricorso, con applicazione delle conseguenze di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la condanna equitativa a favore della controparte e la ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi di decisione conforme alla proposta, qualificando la previsione come forma di contrasto all’abuso del processo.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022

    È richiamato per affermare l’applicabilità della nuova disciplina ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per l’adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ponderazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente può contestare la presunzione redditometrica offrendo prova contraria sulla insussistenza o minor entità del reddito, ma tale contestazione deve essere proposta nei limiti dei vizi consentiti in sede di legittimità.
  • Il giudice di merito, una volta selezionate le prove ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto.
  • La conciliazione agevolata prevista per le liti tributarie pendenti non è utilizzabile nei giudizi di cassazione.
  • La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, quale presidio contro l’abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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