Cassazione Civile, Ordinanza n. 12901/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l’anno 2015 emesso da un Comune nei confronti di una società industriale. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame della contribuente, ritenendo che le superfici tassate fossero state desunte dalla denuncia presentata dalla stessa parte e ridotte del 50% su sua richiesta, e che i rifiuti prodotti fossero per il 95% assimilati agli urbani. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato violazione della disciplina TARI, dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo, sostenendo che il giudice di merito non avesse valorizzato le dichiarazioni presentate, la documentazione allegata e la denuncia di occupazione locali ai fini della determinazione delle superfici tassabili e dell’autosmaltimento. Con il secondo ha dedotto che alcune ampie porzioni dell’opificio, inagibili e fatiscenti, non fossero idonee a produrre rifiuti e quindi dovessero essere escluse dalla tassazione. Con il terzo ha contestato la qualificazione dei rifiuti come speciali assimilati agli urbani, lamentando l’illegittimità della delibera comunale di assimilazione e il superamento di valori soglia. Con il quarto ha ribadito che sulle superfici tassate si producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. Con il quinto ha sostenuto che, poiché il giudice di merito aveva accertato una produzione di rifiuti speciali assimilati pari al 95%, non si poteva applicare la riduzione forfettaria del 50% prevista dal regolamento comunale per le superfici promiscue, essendovi comunque prevalenza di rifiuti non assimilabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso preliminarmente l’efficacia del giudicato esterno invocato dal Comune, ritenendo che l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio o alla produzione di rifiuti speciali non abbia carattere permanente e vari da periodo d’imposta a periodo d’imposta; ha inoltre osservato che anche l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è elemento variabile nel tempo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la sentenza di merito aveva fatto riferimento alle superfici denunciate dalla contribuente e alla sua richiesta di riduzione, mentre le deduzioni della ricorrente non incidevano sul potere di verifica dell’ente né evidenziavano un vizio motivazionale dell’atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della detassazione delle aree inutilizzabili non risultava introdotta nel ricorso introduttivo ma solo in appello, con violazione del divieto di nuovi motivi; inoltre la deduzione di aree in cattivo stato di manutenzione non equivale di per sé a inutilizzabilità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto, sotto la veste della violazione di legge, devolveva in realtà questioni di fatto sulla tipologia e quantità dei rifiuti, già risolte dal giudice di merito nel senso della prevalenza di rifiuti speciali assimilati. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastava con l’accertamento di fatto sulla prevalenza dei rifiuti assimilati. Il quinto motivo è stato respinto perché confondeva due piani diversi: da un lato la detassazione delle superfici ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, dall’altro la riduzione forfettaria delle superfici promiscue in presenza di produzione mista di rifiuti assimilati e non assimilati. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e ss.
richiamata come disciplina della TARI e della sua applicazione alle superfici produttive e ai rifiuti speciali assimilati o non assimilati
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649
la detassazione opera per le superfici ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 685
richiamata nel contesto della disciplina TARI e dell’avviso di pagamento impugnato
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 10
invocata dalla ricorrente a sostegno delle censure sull’atto impositivo e sulla valutazione delle dichiarazioni, ma non ritenuta decisiva
L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 2 e 3
richiamata dalla ricorrente per contestare profili di motivazione e procedimento dell’atto amministrativo
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
nel giudizio tributario di appello vieta le nuove eccezioni in senso stretto, ma non le mere difese o eccezioni improprie
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
richiamato in via analogica quale esempio di riduzione forfettaria delle superfici tassabili in caso di produzione promiscua di rifiuti
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 18 e 22
richiamato dalla ricorrente in tema di rifiuti e assimilazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità dei criteri di assimilazione e dei valori soglia
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184 e ss.
richiamato dalla ricorrente in tema di classificazione dei rifiuti
Regolamento comunale TARI, art. 8
evocato per la riduzione forfettaria del 50% delle superfici imponibili in presenza di produzione promiscua di rifiuti
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso TARI, il giudicato esterno non preclude automaticamente il riesame di questioni riferite a periodi d’imposta diversi quando l’accertamento riguarda fatti non permanenti e suscettibili di variazione nel tempo, come la produzione o lo smaltimento dei rifiuti e l’adempimento degli obblighi dichiarativi.
- La detassazione delle superfici industriali opera solo se il contribuente dimostra che in esse si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, non essendo sufficiente una generica contestazione della tassazione o il mero richiamo a condizioni materiali dei locali.
- Nel giudizio tributario di appello, il divieto di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano proponibili le mere difese e le contestazioni che sollecitano il rilievo officioso dell’inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
- Sotto la veste della violazione di legge non è consentito ottenere in cassazione una rivalutazione del fatto: se la censura investe la ricostruzione della tipologia, quantità o prevalenza dei rifiuti, si tratta di apprezzamento di merito insindacabile nei limiti propri del vizio motivazionale.
- La disciplina della riduzione forfettaria delle superfici tassabili per produzione promiscua di rifiuti non può essere confusa con la diversa ipotesi di esclusione totale dalla tassa per superfici ove si producano prevalentemente rifiuti speciali non assimilati; i due regimi rispondono a presupposti e finalità differenti.
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