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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12875/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (denunciante)

La controversia

Un amministratore di una società operante nella commercializzazione di articoli per parrucchieri, insieme alla società da lui rappresentata, era stato sottoposto a procedimento penale per uso di sei asciugacapelli esposti in fiera che si assumevano contraffattori di un modello ornamentale registrato da un'altra società. La denuncia era partita dalla società titolare del modello, i cui dipendenti avevano chiesto l'intervento della Guardia di Finanza, con sequestro dei beni esposti. L'imputato era poi stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Successivamente egli, in proprio e quale legale rappresentante della società, aveva agito civilmente per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall'ingiusta accusa, deducendo lesione dell'onore, reputazione, immagine, libertà di iniziativa economica e integrità aziendale, oltre a lucro cessante e danno emergente. I motivi di ricorso per cassazione censuravano: 1) la pretesa necessità di provare la calunnia per configurare la responsabilità aquiliana del denunciante, sostenendo che la domanda fosse più ampia dell'illecito di calunnia e che il nesso causale con l'intervento del pubblico ministero non fosse interrotto; 2) la violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione dell'onere della prova e travisamento delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento agli indici della consapevolezza della falsità della denuncia; 3) la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2043 c.c. per il mancato rimborso delle spese del procedimento penale e per la regolazione delle spese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio può fondare responsabilità civile del denunciante solo se la parte attrice dimostra che la denuncia integri oggettivamente e soggettivamente il reato di calunnia; al di fuori di tale ipotesi la denuncia, anche se rivelatasi infondata, non è di per sé antigiuridica ai fini dell'art. 2043 c.c. e l'attività del pubblico ministero, in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, si sovrappone all'iniziativa privata interrompendo il nesso causale. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull'art. 2697 c.c., perché diretta in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sull'insussistenza della prova della calunnia. Infine ha reputato infondato il motivo sulle spese, osservando che l'eventuale omissione del giudice penale sulle spese dell'azione civile non incide sulla soccombenza totale dei ricorrenti nel successivo giudizio civile e non giustifica la condanna alle spese dei gradi di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 473 c.p.

    La denuncia riguardava un fatto di asserita contraffazione penalmente rilevante; la successiva assoluzione ha escluso la sussistenza del fatto contestato.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana del denunciante per denuncia infondata è esclusa se non è provata una condotta che integri il reato di calunnia, oggettivamente e soggettivamente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la calunnia grava su chi domanda il risarcimento; non vi è violazione della norma quando il giudice di merito ritenga non provata la fattispecie costitutiva.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    I motivi formalmente formulati come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel giudizio civile; la doglianza sulle spese del processo penale non incide sulla regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.

  • art. 541 c.p.p.

    La statuizione sulle spese dell'azione civile nel processo penale presuppone una decisione sulla domanda risarcitoria/restitutoria, normalmente con sentenza di condanna.

  • art. 538 c.p.p.

    La liquidazione delle spese dell'azione civile nel penale è collegata alla condanna dell'imputato, non all'assoluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile solo perché poi il denunciato venga assolto: occorre la prova rigorosa che la denuncia integri gli elementi oggettivi e soggettivi della calunnia.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno da denuncia asseritamente calunniosa ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi dell'illecito, compreso il dolo del denunciante; la mera infondatezza della notizia di reato non basta.
  • Ai fini del nesso causale, la presentazione della denuncia si colloca come antecedente dell'iniziativa penale pubblica, ma l'intervento del pubblico ministero, in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale, si sovrappone all'iniziativa privata e impedisce di attribuire automaticamente al denunciante i danni derivanti dal procedimento, salvo la diversa ipotesi di calunnia.
  • Il motivo di ricorso per violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Le spese del processo penale relative all'azione civile seguono la sorte della domanda civile decisa nel penale e non possono essere automaticamente ricollegate all'esito del successivo giudizio civile promosso dalle parti private.
  • La censura sulle spese non può neutralizzare la regola della soccombenza nel giudizio civile quando la domanda risarcitoria sia stata integralmente respinta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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