Cassazione Civile, Ordinanza n. 12880/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile della Corte d'appello di Napoli che aveva condannato in solido una società, un comune e una regione a risarcire i danni per la perdita della proprietà di alcuni suoli e a pagare le spese di lite. I contribuenti avevano impugnato l'avviso sostenendo, da un lato, che l'imposta non dovesse essere richiesta nelle forme ordinarie perché la registrazione avrebbe dovuto avvenire a debito anche per enti pubblici territoriali diversi dallo Stato, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986 coordinato con il d.P.R. n. 115/2002; dall'altro, che mancasse il presupposto impositivo o comunque che la tassazione fosse illegittima perché la sentenza non era stata eseguita e non era definitiva, invocando una lettura degli artt. 37 e 57 del d.P.R. n. 131/1986 conforme ai principi costituzionali di capacità contributiva ed effettività. In via preliminare, i ricorrenti avevano anche chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per asserito pagamento dell'imposta, ma la Corte ha verificato che non vi era prova di un pagamento riferibile all'atto presupposto né di un adempimento liberatorio definitivo idoneo a eliminare il contrasto con l'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, osservando che non risultava un pagamento dell'avviso di liquidazione impugnato né un adempimento definitivo del condebitore solidale che rendesse priva di interesse la controversia. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la prenotazione a debito dell'imposta di registro prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, coordinato con il d.P.R. n. 115/2002, riguarda l'amministrazione dello Stato e non si estende agli enti territoriali o ad altre amministrazioni pubbliche in assenza di una specifica previsione di legge. Ha poi respinto il secondo motivo, ribadendo che il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari sorge con la mera esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, a prescindere dalla sua esecutività, dalla sua definitività o dalla sua effettiva esecuzione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute...
La registrazione a debito è norma di stretta interpretazione e si applica alle sole amministrazioni dello Stato, non estendendosi agli enti territoriali o ad altre amministrazioni pubbliche in assenza di espressa previsione.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il presupposto dell'imposta di registro per gli atti giudiziari si perfeziona con la sola esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, non con la sua efficacia esecutiva o con la sua esecuzione.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La solidarietà tra le parti del giudizio consente la liquidazione dell'imposta nei confronti dei soggetti obbligati, restando eventualmente al coobbligato il regresso dopo il pagamento.
art. 3, comma 1, lett. q), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito deve intendersi l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione solo se espressamente ammessa da norme di legge.
art. 3, comma 1, lett. s), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La prenotazione a debito è un'annotazione contabile senza pagamento immediato, finalizzata all'eventuale successivo recupero.
art. 158, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel processo civile e amministrativo l'imposta di registro è prenotata a debito nei casi previsti dall'art. 59, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 131/1986, quando grava sull'amministrazione.
art. 158, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione.
art. 1292 c.c.
L'adempimento del condebitore solidale può liberare gli altri condebitori, ma occorre che sia definitivo e riferibile all'obbligazione oggetto del giudizio.
art. 1298 c.c.
In caso di adempimento del coobbligato residua eventualmente solo l'azione di regresso tra condebitori.
art. 112 c.p.c.
Dedotta violazione per asserita omissione di pronuncia, ma la Corte ha escluso che vi fosse una vera omissione sul presupposto impositivo.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sostanziali, senza esito favorevole.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di censura per violazione di legge.
art. 53 Cost.
La Corte ribadisce che la tassazione degli atti giudiziari non è esclusa dalla mancata esecuzione della sentenza né dalla sua possibile riforma.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della lettura costituzionalmente orientata, ma non ritenuto idoneo a superare il dato normativo.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, senza incidenza sull'esito.
art. 5 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di valorizzare l'autonomia degli enti territoriali.
art. 114 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la pari dignità degli enti territoriali.
art. 117 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro del nuovo Titolo V.
art. 118 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro dell'assetto federale evocato.
art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La Corte richiama la mancata assimilazione generalizzata tra amministrazioni pubbliche, salvo specifica scelta legislativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La registrazione a debito dell'imposta di registro costituisce disciplina eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere estesa in via analogica agli enti territoriali o ad altre amministrazioni pubbliche se la legge la riferisce all'amministrazione dello Stato.
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per pagamento del debito da parte di un coobbligato richiede un adempimento definitivo e inequivocamente riferibile all'atto impugnato; in mancanza, la controversia resta attuale.
- Il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari si identifica con la mera esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, non con la sua definitività, esecutività o concreta esecuzione.
- La solidarietà tributaria consente all'Amministrazione di pretendere il tributo da ciascun coobbligato; l'eventuale pagamento da parte di uno incide, semmai, nei rapporti interni di regresso.
- La tassazione di una sentenza non è esclusa dal fatto che essa sia suscettibile di riforma o non ancora eseguita, poiché rilevano gli effetti giuridici potenziali del provvedimento giudiziario.
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