Cassazione Civile, Ordinanza n. 12879/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su un immobile confinante: la proprietaria di un fondo al piano terra, titolare di un terrazzino pertinenziale con veduta diretta sul fabbricato vicino, ha chiesto di accertare che il vicino, ricostruendo il solaio di copertura del proprio immobile e sopraelevandolo, aveva violato la distanza minima di tre metri imposta dall'art. 907 c.c. rispetto alla veduta. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione del diritto; in appello la decisione è stata riformata, con accertamento della violazione delle distanze e condanna alla riduzione in pristino. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 907 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto il diritto di veduta senza verificare la titolarità del relativo titolo, né se esso fosse stato acquistato iure proprietatis o iure servitutis; (2) violazione degli artt. 900 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il terrazzino non consentisse alcun prospicere per la presenza di una grata metallica fissa, con conseguente inesistenza della veduta e irrilevanza della documentazione fotografica; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1226, 2043, 2059, 2697 e 2727 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto il danno non patrimoniale in re ipsa, senza prova di un effettivo pregiudizio; (4) in via subordinata, violazione dell'art. 1073 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo l'estinzione del diritto di veduta per non uso ultraventennale, sempre per effetto della grata. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sulla sussistenza del diritto di veduta e sulla irrilevanza della grata metallica, che era stata considerata come mero elemento di protezione e non ostativo all'esercizio della veduta. È invece stato accolto il terzo motivo: la Corte ha censurato l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il danno da violazione delle distanze tra costruzioni sarebbe in re ipsa, richiamando l'evoluzione più recente della giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite n. 33645/2022, che impongono di sostituire la logica del danno automaticamente presunto con quella del danno presunto/normale, fondato sull'allegazione di specifiche circostanze e, se contestato, sulla prova del concreto pregiudizio subito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
La norma sulle distanze rispetto alle vedute è stata applicata per verificare se la sopraelevazione dell'immobile confinante avesse violato la distanza minima di tre metri e se il diritto di veduta fosse effettivamente configurabile nel caso concreto.
art. 900 c.c.
Richiamato per contestare la stessa esistenza di una veduta sul terrazzino, in relazione alla possibilità di prospicere dal fondo dell'attrice.
art. 1073 c.c.
Invocato per sostenere l'estinzione della servitù o del diritto di veduta per non uso ultraventennale.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova sia quanto alla titolarità del diritto di veduta sia quanto alla dimostrazione del danno risarcibile.
art. 115 c.p.c.
Usato per censurare il preteso omesso esame della documentazione fotografica e per richiamare il principio di contestazione dei fatti dedotti dalla controparte.
art. 1226 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda di liquidazione equitativa del danno.
art. 2043 c.c.
Indicato quale base generale della domanda risarcitoria, ma la Corte chiarisce che il danno deve essere allegato e non può presumersi automaticamente.
art. 2059 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel censurare il riconoscimento del danno non patrimoniale in assenza di prova specifica.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva del danno e alla critica della motivazione della Corte d'appello.
Cass. SU 8053/2014
Utilizzata come parametro sul controllo di legittimità della motivazione, con affermazione che il giudice di merito non deve discutere ogni singolo elemento probatorio se la motivazione è effettiva, coerente e non apparente.
Cass. SU 33645/2022
Richiamata per superare la formula del danno in re ipsa e per affermare la necessità di allegare e, se contestato, provare il concreto pregiudizio subito, anche quando il danno sia liquidabile equitativamente.
Massime di principio
- In tema di distanze legali rispetto alle vedute, la verifica della sussistenza del diritto di veduta e della sua concreta estensione appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione istruttoria, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti.
- La presenza di una grata o di un manufatto con funzione meramente protettiva non esclude di per sé l'esistenza di una veduta, se il giudice di merito, con motivazione coerente, accerta che la conformazione dei luoghi consenta comunque il prospicere.
- Il danno derivante dalla violazione delle distanze legali non può essere automaticamente qualificato come danno in re ipsa: occorre allegare circostanze specifiche da cui inferire il pregiudizio e, in caso di contestazione, dimostrare il concreto danno subito, anche mediante presunzioni semplici o fatto notorio.
- La liquidazione equitativa del danno non esonera la parte attrice dall'onere di provare l'an debeatur del pregiudizio; l'equità opera solo sulla quantificazione, non sulla prova dell'esistenza del danno.
- Quando la censura investe la scelta di alcuni elementi probatori rispetto ad altri, il controllo di legittimità si limita a verificare che la motivazione del giudice di merito sia effettiva, risoluta e coerente, senza necessità di confutare puntualmente ogni deduzione difensiva.
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