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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12868/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandataria creditoria)

La controversia

Una società mandataria di un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo nel fallimento di una società debitrice, dopo che la domanda di ammissione del credito, con privilegio ipotecario in forza di mutuo fondiario, era stata rigettata per asserita mancanza di prova. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta dalla mandataria senza prova, ritenuta tempestiva, della procura speciale rilasciata dalla banca mandante: la procura era stata prodotta separatamente dal ricorso introduttivo e solo all’udienza di comparizione, sicché il giudice l’aveva considerata tardiva rispetto al termine decadenziale dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 99 l. fall. e 182 c.p.c., sostenendo che la documentazione comprovante la rappresentanza poteva essere prodotta alla prima difesa utile dopo l’eccezione del fallimento, con efficacia sanante ex tunc e senza necessità di un termine ex art. 182 c.p.c.; con il secondo motivo ha lamentato che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il difetto di rappresentanza. Il fallimento si è difeso con controricorso eccependo anche il giudicato interno sulla validità della procura.

La decisione

La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla curatela, rilevando che il Tribunale non si era pronunciato sulla validità della procura ma solo sulla sua tardiva produzione. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo: ha affermato che, quando il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale è eccepito dalla controparte, la parte interessata deve produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanarlo; tale produzione ha efficacia sanante ex tunc e, in tale ipotesi, non opera il meccanismo dell’assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c., previsto per il solo rilievo officioso del vizio. La Corte ha inoltre precisato che tale regola si applica anche al giudizio di opposizione allo stato passivo e che, nella specie, la procura era stata prodotta all’udienza successiva all’eccezione della curatela, sicché non poteva essere considerata inutilizzabile per tardività ai sensi dell’art. 99 l. fall. Il decreto è stato pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    Il termine decadenziale per la proposizione dell’opposizione non impedisce la produzione della documentazione sanante relativa alla rappresentanza quando il vizio sia stato eccepito dalla controparte e la parte produca i documenti nella prima difesa utile.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione va assegnato dal giudice solo quando il vizio sia rilevato d’ufficio; se il difetto è eccepito dalla controparte, la parte deve attivarsi immediatamente e la sanatoria opera ex tunc con la produzione della documentazione necessaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione di norme processuali.

Massime di principio

  • Quando il difetto di rappresentanza sostanziale o processuale è eccepito dalla controparte, la parte che vi è interessata deve produrre senza ritardo, con la prima difesa utile, la documentazione idonea a sanarlo; la produzione ha efficacia retroattiva ex tunc.
  • L’assegnazione del termine per la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. è prevista per il solo caso in cui il vizio sia rilevato d’ufficio dal giudice; non costituisce invece un passaggio necessario se la contestazione proviene dalla controparte.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo si applica il principio della sanatoria ex tunc dei difetti di rappresentanza, anche con riferimento alla procura al difensore o alla procura speciale della parte, senza che il vizio resti definitivamente precluso dalle scansioni processuali se la documentazione viene prodotta tempestivamente dopo l’eccezione avversaria.
  • Ai fini del giudicato interno, non vi è pronuncia sul merito della validità della procura quando il giudice si limiti a dichiarare l’inutilizzabilità della produzione per tardività: in tal caso la questione resta quella della preclusione processuale, non del merito della validità del potere rappresentativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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