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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12873/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'amministrazione su un'istanza di rimborso dell'imposta ipotecaria corrisposta per la registrazione di una permuta di immobili strumentali. I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto e ottenuto ragione in primo e secondo grado; la CTR dell'Emilia-Romagna ha ritenuto che la permuta, pur composta da due disposizioni, costituisca un unico negozio e comporti una sola formalità, con conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 43, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986, cioè la base imponibile va determinata sul valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie e catastali, sostenendo che, trattandosi di permuta di immobili strumentali e operando il principio di alternatività IVA/registro, il criterio di tassazione andrebbe ricavato dall'art. 11 d.P.R. n. 633/1972, che considera separatamente ciascuna operazione, e non da una considerazione unitaria del contratto di permuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, ribadendo che, ai fini dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che determina l'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 d.lgs. n. 347/1990 e dell'art. 43 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre precisato che la permuta è un unico negozio giuridico e dà luogo a un'unica formalità; il richiamo all'art. 11 d.P.R. n. 633/1972 è estraneo alla disciplina dell'imposta ipotecaria, e la tassazione dei beni immobili strumentali resta proporzionale anche se tali beni sono assoggettati a IVA. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; è stato escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. b)

    per la base imponibile, in caso di permuta, rileva il valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 11, comma 1

    la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla determinazione dell'imposta ipotecaria, perché disciplina la tassazione separata delle prestazioni IVA.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 8-ter

    richiamato dall'Agenzia per il principio di alternatività IVA/registro; la Corte non ne fa la regola decisiva per l'imposta ipotecaria.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 1-bis, tariffa allegata

    richiamato in ricorso; la Corte conferma che le imposte ipotecarie sui trasferimenti immobiliari strumentali si applicano in misura proporzionale.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1

    individua il presupposto dell'imposta ipotecaria nelle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2

    insieme all'art. 43 d.P.R. n. 131/1986, conduce alla determinazione della base imponibile secondo il criterio del valore del bene che comporta la maggiore imposta.

  • l. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 17, comma 1

    la permuta, quale unico negozio, dà luogo a un'unica formalità ai fini dell'imposta ipotecaria.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10

    la Corte afferma che le disposizioni richiamate non incidono sulla tassazione dei beni immobili strumentali ai fini dell'imposta ipotecaria.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, lett. a)

    le innovazioni da esso introdotte nel d.lgs. n. 347/1990 impongono l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale anche ai trasferimenti di beni immobili strumentali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato esente tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella permuta immobiliare, ai fini dell'imposta ipotecaria, il tributo va determinato sulla base del valore del bene che comporta l'applicazione della maggiore imposta, senza che assuma rilievo il diverso criterio eventualmente utilizzato per l'imposta di registro.
  • La permuta integra un unico negozio giuridico e, conseguentemente, dà luogo a un'unica formalità ai fini dell'imposta ipotecaria.
  • Il regime IVA e il principio di alternatività con l'imposta di registro non spostano, di per sé, il criterio di calcolo dell'imposta ipotecaria, che resta ancorato alla propria disciplina e al proprio presupposto impositivo.
  • Per i trasferimenti di immobili strumentali, l'imposta ipotecaria resta dovuta in misura proporzionale anche quando il bene sia soggetto ad IVA.
  • In tema di processo tributario di legittimità, l'amministrazione dello Stato che agisce tramite prenotazione a debito non è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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