Cassazione Civile, Ordinanza n. 34940/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA 2006 emesso nei confronti di una società committente di prestazioni di appalto/servizi. La società aveva ricevuto una fattura per il saldo delle prestazioni; successivamente era insorta una contestazione sul corrispettivo, definita con transazione che riduceva l'importo dovuto. In sede di verifica presso il prestatore era emersa anche una nota di accredito emessa ma non registrata. L'Ufficio ha quindi rettificato la dichiarazione IVA della società, recuperando l'imposta detratta sulla fattura originaria. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento, sostenendo l'invalidità dell'atto perché firmato da funzionari privi di qualifica dirigenziale alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata; 2) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, perché la CTR aveva ritenuto legittima la ripresa fiscale nonostante fosse decorso il termine annuale per la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA, che avrebbe dovuto precludere la rettifica della detrazione da parte della committente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibile e comunque infondata la doglianza sulla sottoscrizione dell'avviso e infondata la censura di omessa pronuncia, poiché la CTR si era comunque espressa sul difetto di motivazione. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, quando la riduzione dell'imponibile e dell'IVA derivante da accordo tra le parti intervenga oltre il termine annuale previsto dall'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972, la variazione non è più effettuabile e la fattura originaria resta ferma quanto all'IVA esposta e detraibile ai sensi dell'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972. Di conseguenza l'accordo transattivo non produce effetti sull'imposta. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando sostanzialmente la pretesa. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla sottoscrizione dell'avviso e alla disciplina IVA applicabile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 42, commi 1-3, d.P.R. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; la Corte ribadisce che la questione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione e che, comunque, la delega alla firma può essere conferita a funzionario con qualifica minima idonea.
art. 56, comma 1, d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla validità dell'accertamento IVA.
La Corte ribadisce che la disciplina amministrativa della nullità non si applica agli atti tributari, per i quali opera una categoria unitaria di invalidità-annullabilità e il termine decadenziale di impugnazione.
art. 8, comma 24, d.l. 16/2012
Richiamato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 37/2015; la Corte afferma che tale declaratoria non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionario con qualifica idonea.
art. 1, comma 14, d.l. 150/2013
Richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione dell'avviso.
art. 1, comma 8, d.l. 192/2014
Richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione dell'avviso.
Il vizio dell'atto tributario deve essere fatto valere tempestivamente nel ricorso introduttivo, altrimenti la pretesa si consolida.
art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973
La nullità per difetto di sottoscrizione è prevista, ma nel sistema tributario resta soggetta alle regole di impugnazione proprie del processo tributario.
Incompatibile con la disciplina speciale degli atti tributari.
art. 31, comma 4, d.lgs. 104/2010
Richiamato per escludere l'applicazione del regime amministrativistico di nullità agli atti tributari.
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali seguiti dalla Corte.
art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972
La variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta per sopravvenuto accordo delle parti non è più possibile decorso il termine annuale.
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
"Se .. se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"
La fattura originaria resta fiscalmente ferma: l'IVA esposta è dovuta e quindi detraibile nella misura indicata in fattura, anche se il corrispettivo viene poi ridotto oltre il termine utile per la variazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la deduzione di invalidità dell'avviso di accertamento deve essere proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione e, in ogni caso, la disciplina generale della nullità degli atti amministrativi non si applica automaticamente agli atti tributari.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e può essere validamente conferita a un funzionario con qualifica idonea, senza necessità di specifica indicazione nominativa nell'atto organizzativo interno, purché sia verificabile la corrispondenza tra delegante e delegato.
- Nel giudizio di legittimità la censura di omessa pronuncia è infondata se dalla motivazione della sentenza impugnata emerge comunque una presa di posizione, sia pure sintetica, sul punto devoluto.
- In materia di IVA, se la riduzione dell'imponibile e dell'imposta derivante da accordo tra le parti interviene oltre il termine annuale per la variazione in diminuzione, la variazione non è più effettuabile e resta ferma l'IVA indicata nella fattura originaria.
- L'accordo transattivo tardivo sul corrispettivo non altera gli effetti fiscali dell'operazione già fatturata: l'imposta esposta in fattura conserva efficacia sia in capo al prestatore sia in capo al committente, nei limiti previsti dalla disciplina dell'IVA.
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