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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12309/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato a una società di capitali per l’anno d’imposta 2007, con rideterminazione analitico-induttiva del reddito d’impresa, del valore della produzione netta e del volume d’affari ai fini IRES, IRAP e IVA, e con irrogazione di sanzioni. Su tale accertamento presupposto l’Ufficio ha poi emesso ulteriori atti: uno nei confronti di un socio per maggior reddito da partecipazione, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale, e uno per ritenute non versate sui dividendi presuntivamente distribuiti in nero ai soci. I ricorsi originari dei contribuenti erano stati accolti in primo grado, ma la CTR aveva riformato le decisioni e respinto le impugnazioni. In cassazione, nel ricorso del socio si deduceva: motivazione apparente della sentenza regionale; violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che i dati di magazzino, il campione di merci, lo sconto medio e la percentuale di ricarico fossero stati erroneamente valutati; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata adesione del legale rappresentante alla ricostruzione dell’Ufficio. Nel ricorso della società si denunciava anche l’omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento sull’accertamento presupposto e, nell’altro ricorso, l’omessa pronuncia su motivi ritenuti riproposti in appello. La Corte ha riunito i procedimenti, ha dichiarato inammissibili gli interventi volontari degli ex soci, ha respinto nel merito il ricorso sulla società e quello del socio collegato al giudizio presupposto, e ha rigettato anche il ricorso relativo alle ritenute, escludendo sia il vizio di motivazione sia il vizio di omessa pronuncia e ritenendo legittimo l’accertamento fondato sulle risultanze di magazzino e sugli ulteriori riscontri bancari.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi, ha dichiarato inammissibili gli interventi volontari degli ex soci della società estinta, e ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi contro l’accertamento analitico-induttivo perché la motivazione della CTR era esistente e intelligibile, i rilievi sull’uso delle giacenze di magazzino e sulla percentuale di ricarico erano in larga parte generici o volte a un nuovo apprezzamento del merito, e il vizio di omesso esame era in realtà una richiesta di rivalutazione delle prove. Ha inoltre escluso che il ricorso del socio potesse essere accolto una volta rigettato il ricorso sulla società, essendo l’accertamento personale dipendente da quello societario. Quanto al ricorso relativo alle ritenute, ha escluso l’omessa pronuncia perché i motivi richiamati riguardavano un diverso accertamento presupposto e quindi erano estranei al giudizio deciso; ha anche osservato, in via ulteriore, che la censura sulla notifica sarebbe stata comunque infondata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    legittima l’accertamento analitico-induttivo quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come anomalie nella gestione del magazzino e incoerenze tra dati dichiarati e riscontri di verifica.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    consente la rettifica ai fini IVA sulla base di presunzioni e risultanze istruttorie utilizzate dall’Ufficio nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulle presunzioni per contestare il riparto dell’onere probatorio nell’accertamento tributario.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva e per la valutazione degli indizi posti a base dell’accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni valorizzate dall’Ufficio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente sussiste solo se la carenza emerge dal testo della sentenza, non potendo fondarsi su una mera critica alla valutazione delle prove.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario corrisponde al requisito di motivazione della sentenza e la sua violazione ricorre solo in presenza di un difetto radicale e testuale di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di riesame del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare errores in procedendo, ma il motivo deve essere specifico e ammissibile prima di ogni esame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non una questione giuridica, un argomento difensivo o una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    l’ammissibilità del ricorso per cassazione richiede specificità, autosufficienza e indicazione degli atti e dei fatti rilevanti.

  • art. 372 c.p.c.

    i successori a titolo universale devono documentare la propria qualità con produzioni consentite nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    non può essere utilizzato come veicolo per un intervento innovativo del successore, perché la memoria ha funzione meramente illustrativa.

  • art. 110 c.p.c.

    la prosecuzione del giudizio da parte del successore non è esclusa in cassazione, ma deve avvenire con forme idonee e con rispetto del contraddittorio.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per la pretesa sospensione necessaria del processo in presenza di un giudizio pregiudiziale.

  • art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla sospensione del processo tributario per pregiudizialità.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non ricorre se i motivi dedotti sono estranei all’oggetto del giudizio o inammissibili.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    invocato per la ragionevole durata del processo e per giustificare, in via eccezionale, la decisione nel merito senza rinvio su una questione di diritto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per affermare che la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale.

  • art. 384 c.p.c.

    consente, in presenza di una censura infondata in diritto e senza necessità di nuovi accertamenti, di decidere nel merito confermando la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’attestazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto l’obbligo di attestazione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è accoglibile solo quando la motivazione manchi in modo radicale o sia meramente apparente nel testo della sentenza; non è consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle prove di merito.
  • L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo, non deduzioni difensive, questioni giuridiche o una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l’Ufficio basi la rettifica su elementi presuntivi seri, come anomalie di magazzino e incoerenze contabili, senza necessità che il campione selezionato copra tutta la merce trattata dall’impresa.
  • Le contestazioni del contribuente contro la percentuale di ricarico devono essere specifiche e circostanziate; censure generiche o prive di indicazione concreta dei beni esclusi e dell’incidenza dei relativi dati non sono idonee a scalfire l’accertamento.
  • Nel processo di legittimità, l’intervento del successore a titolo universale non può essere veicolato da una semplice memoria illustrativa: occorre un atto idoneo, con documentazione della qualità successoria e rispetto del contraddittorio.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando i motivi asseritamente trascurati riguardano un oggetto diverso da quello deciso, oppure quando la domanda o la censura siano inammissibili.
  • In presenza di una questione di diritto già matura per la decisione e che non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può, per economia processuale, decidere nel merito senza rinvio confermando l’esito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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