Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario relativo a un avviso di accertamento concernente imposte per l'anno d'imposta 2009. La società contribuente aveva chiesto la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 11, comma 8, del d.l. n. 50/2017. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato, ritenendo che la sospensione fosse cessata il 10/10/2017 per mancato deposito, entro tale data, della domanda di definizione e del versamento dovuto, e che, non essendo stata proposta istanza di trattazione entro sei mesi, il processo fosse estinto ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 45 d.lgs. n. 546/1992. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per errata percezione degli atti e travisamento del fascicolo; omessa pronuncia sull'eccezione di errore di fatto; violazione dell'art. 11, comma 8, d.l. n. 50/2017, sostenendo che, in mancanza di deposito della documentazione di definizione entro il 10/10/2017, il processo avrebbe dovuto proseguire automaticamente senza necessità di istanza di trattazione; ulteriore violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente e incomprensibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività del deposito. Nel merito ha accolto il quarto motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che la sospensione prevista dall'art. 11, comma 8, d.l. n. 50/2017 opera solo se il contribuente, oltre a chiedere la sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, deposita entro il 10/10/2017 copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di tali adempimenti, non è necessario presentare istanza di trattazione ai sensi del comma 10, perché il processo, non sospeso fino al 31/12/2018, prosegue in forza dell'originario ricorso. La CTR ha quindi errato nel ritenere necessaria una riassunzione e nel confermare l'estinzione del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 8, d.l. 24 aprile 2017, n. 50
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018."
La sospensione sino al 31 dicembre 2018 opera solo se, oltre alla richiesta di sospensione, sia depositata entro il 10 ottobre 2017 la documentazione attestante la definizione e il pagamento; in difetto, il processo non richiede istanza di trattazione per riprendere, ma prosegue automaticamente.
art. 43 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente della sezione"
La disposizione non si applica quando la sospensione fino al 31 dicembre 2018 non si sia perfezionata per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 11, comma 8, d.l. n. 50/2017.
art. 45, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'estinzione del processo per mancata riassunzione non è configurabile se il giudizio non era validamente sospeso nei termini e modi previsti dalla disciplina speciale sulla definizione agevolata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione che prescinda dai presupposti normativi effettivamente rilevanti è censurabile.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro della necessaria esistenza di una motivazione non apparente o meramente assertiva.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al dedotto mancato esame delle eccezioni e delle allegazioni della parte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione del materiale istruttorio e documentale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta errata percezione e valutazione delle prove.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 370 c.p.c.
Applicato per dichiarare tardivo il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del processo fino alla data più ampia prevista dalla norma si perfeziona solo al ricorrere di tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla legge; in mancanza, la sospensione non si consolida e il giudizio prosegue automaticamente.
- Quando una sospensione processuale è disciplinata da una norma speciale che richiede un preciso deposito documentale entro un termine, non può essere applicata in via automatica la disciplina generale della riassunzione del processo sospeso.
- L'estinzione del giudizio per mancata riassunzione non può essere dichiarata se difetta il presupposto stesso della sospensione validamente operante.
- La motivazione della sentenza deve confrontarsi con i fatti processuali decisivi e con la corretta sequenza normativa applicabile; un ragionamento che prescinda dai presupposti della fattispecie concreta è viziato.
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