Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniugi)
La controversia
Un'azienda sanitaria locale, quale creditrice di un proprio ex dipendente poi licenziato e condannato per essersi appropriato di somme, ha agito per far dichiarare simulato l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dai coniugi sulla loro casa di abitazione. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi che il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia e che, quindi, l'eventuale opponibilità del fondo ai creditori discendesse dalla disciplina tipica degli artt. 167 e 170 c.c., non da una simulazione. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: 1) violazione degli artt. 167, 1414 c.c., sostenendo che la causa tipica del fondo patrimoniale non sarebbe la protezione dei beni, ma la destinazione dei beni ai bisogni familiari, e che l'intento di frapporre un ostacolo ai creditori renderebbe l'atto simulato; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) omesso esame di fatti decisivi sull'epoca della costituzione del fondo e sulla consapevolezza dei coniugi circa il futuro credito risarcitorio; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno, assumendo che non fosse stata impugnata la statuizione di primo grado sulla simulazione assoluta. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che l'appello dei coniugi investiva effettivamente la statuizione di simulazione e che, in ogni caso, la domanda proposta era solo quella di simulazione, non anche quella revocatoria ex art. 2901 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché non sussisteva una simulazione del fondo patrimoniale: le parti avevano voluto realizzare proprio l'effetto tipico dello schema negoziale, ossia la costituzione di un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia e opponibile ai creditori nei limiti dell'art. 170 c.c. La pretesa dell'azienda mirava in realtà a contestare un atto lecito di segregazione patrimoniale, mentre per far valere il pregiudizio arrecato ai creditori sarebbe stata necessaria un'azione revocatoria, non proposta in giudizio. È stata quindi confermata la decisione d'appello e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 167 c.c.
individua la funzione del fondo patrimoniale come vincolo di destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia e come fonte di un patrimonio separato con disciplina tipica
art. 170 c.c.
consente l'esecuzione sui beni del fondo solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia; la relativa inopponibilità ai creditori estranei deriva dalla legge, non da simulazione dell'atto
art. 1414 c.c.
la simulazione richiede una divergenza concordata tra volontà e dichiarazione; nel caso concreto tale divergenza è stata esclusa perché le parti volevano proprio gli effetti tipici del fondo
art. 2901 c.c.
l'azione revocatoria è lo strumento corretto per contestare un atto lecito ma compiuto in pregiudizio dei creditori; non può essere sostituita da una domanda di simulazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nei primi e quarto profili di ricorso
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 360 n. 5 c.p.c.
norma invocata per lamentare omesso esame di fatti decisivi
art. 111, VI comma, Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente
art. 132, II comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la struttura della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La simulazione contrattuale presuppone una dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione; se le parti intendono proprio gli effetti tipici dello schema negoziale adottato, la simulazione non è configurabile.
- La costituzione del fondo patrimoniale è un atto tipico e lecito di segregazione patrimoniale: la sua opponibilità ai creditori è regolata dagli artt. 167 e 170 c.c., non da una presunta illiceità della causa solo perché idoneo a limitare l'aggressione esecutiva.
- Quando un creditore contesta un atto di destinazione patrimoniale compiuto in suo pregiudizio, lo strumento coerente è l'azione revocatoria ordinaria; la domanda di simulazione non può essere utilizzata per ottenere effetti propri della revocatoria.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di giudicato interno richiede che il capo decisorio sia effettivamente autonomamente impugnabile e non si riduca a un mero argomento motivazionale della sentenza di primo grado.
- Se la decisione impugnata si fonda sulla corretta applicazione della disciplina tipica del vincolo di destinazione, le questioni sulla consapevolezza del creditore o sulla preordinazione del pregiudizio restano irrilevanti se non è stata proposta l'azione appropriata.
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