Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, notificato nel 2015, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, nei confronti di un ente associativo, maggiori ricavi e imposte ai fini IRES, IVA e IRAP, muovendo da movimentazioni bancarie transitate sui conti intestati al presidente e ad alcuni consiglieri e dalla contestata non riconducibilità dell’attività svolta al regime agevolato degli enti associativi. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata sostanzialmente confermata. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell’art. 41 Carta di Nizza, per aver l’ufficio emesso l’avviso senza attendere utilmente le osservazioni del contribuente; 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla mancata applicazione dell’art. 148 TUIR agli enti associativi e alla qualificazione dell’attività svolta; 4) motivazione apparente sulla riferibilità al contribuente delle movimentazioni sui conti dei consiglieri e sull’onere della prova; 5) motivazione apparente sulla mancata considerazione dei costi ulteriori necessari a produrre i ricavi presunti; 6) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, dell’art. 109 TUIR e dell’art. 53 Cost., per aver ricostruito induttivamente redditi senza computare i costi deducibili e quindi in violazione della capacità contributiva; 7) omessa pronuncia o motivazione apparente sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per asserita violazione del ne bis in idem, in relazione a un procedimento penale a carico di un soggetto indicato come responsabile solidale. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo; ha accolto il terzo e il quarto motivo; ha dichiarato assorbiti il quinto, il sesto e il settimo; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha escluso la fondatezza delle censure sul contraddittorio endoprocedimentale: ha ritenuto che il termine di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 fosse rispettato e che, comunque, la stessa ricorrente avesse allegato un’interlocuzione significativa con l’ufficio successiva alla chiusura della verifica. Ha però accolto le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente relative al nucleo centrale della lite, cioè la corretta qualificazione dell’attività dell’ente ai fini dell’art. 148 TUIR e la riferibilità al medesimo delle movimentazioni bancarie intestate a soggetti diversi dall’ente. La Corte ha rilevato che la sentenza di appello non aveva affrontato affatto il motivo sulla non applicazione del regime degli enti associativi e aveva motivato in modo meramente assertivo sulla presunzione di ricavi non dichiarati, senza spiegare il percorso logico-probatorio che collegasse le movimentazioni ai consiglieri all’attività dell’ente. Per questo ha cassato con rinvio, demandando al giudice del rinvio di accertare e qualificare in fatto l’attività svolta dal contribuente per verificare se rientri, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione dell’art. 148 TUIR. Restano assorbite le ulteriori doglianze su costi, capacità contributiva e sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza, motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 62 d.lgs. 31/12/1992, n. 546

    È evocato quale norma processuale del giudizio tributario in sede di legittimità.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    "L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza."

    La Corte ribadisce che il termine di 60 giorni decorre dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e costituisce una barriera temporale prefissata dal legislatore per consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato per il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento pregiudizievole, ma la Corte ritiene il motivo infondato perché vi era stata comunque interlocuzione con l’ufficio.

  • art. 148 t.u.i.r.

    La sua applicazione agli enti associativi doveva essere esaminata dal giudice di merito attraverso un accertamento concreto dell’attività svolta, per verificare se essa rientrasse integralmente o solo in parte nel regime previsto dalla norma.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come norma sulla ricostruzione induttiva del reddito, ma le relative censure restano assorbite per effetto dell’accoglimento di altri motivi.

  • art. 109 t.u.i.r.

    È richiamato con riferimento alla deducibilità dei costi, ma la questione è assorbita.

  • art. 53 Cost.

    È invocato dalla ricorrente sul principio di capacità contributiva, ma la Corte non lo esamina nel merito perché assorito.

Massime di principio

  • La motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di percepire il fondamento decisorio e non rende comprensibile il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
  • In presenza di una censura sulla qualificazione fiscale di un ente associativo, il giudice di merito deve accertare in concreto la natura e l’operatività dell’attività svolta, per stabilire se e in quale misura il regime agevolato applicabile agli enti associativi trovi effettiva applicazione.
  • Quando l’amministrazione fonda l’accertamento su movimentazioni bancarie riferite a soggetti diversi dal contribuente, la decisione deve spiegare in modo puntuale il collegamento tra quei movimenti e l’attività del contribuente, non potendo limitarsi a richiamare la qualifica formale delle persone interessate.
  • Il rispetto dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 va verificato in base al decorso del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC; se tale termine è rispettato e vi è stata interlocuzione effettiva, la doglianza sul contraddittorio preventivo non è fondata.
  • Le questioni relative a maggiori costi deducibili, capacità contributiva e sanzioni possono restare assorbite quando la cassazione interviene su vizi processuali o motivazionali che impongono un nuovo esame dei fatti da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.