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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12282/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia di una società di capitali a ristretta base partecipativa, con il quale l’Ufficio aveva imputato alla stessa, in proporzione alla quota del 44%, maggiori redditi di capitale per l’anno 1988, assumendo la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. In primo grado e in appello la contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, e dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio la CTR aveva nuovamente respinto l’appello dell’Amministrazione. Nel nuovo ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 425 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito valore vincolante a una sentenza penale assolutoria senza autonomo apprezzamento del materiale probatorio; 2) violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, censurando l’erronea esclusione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e l’erronea ritenuta prova contraria da parte della contribuente, senza dimostrazione che gli utili fossero stati accantonati, reinvestiti o che la socia fosse estranea alla gestione sociale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo. Ricorda che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l’utilizzazione di prove legali in modo improprio, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio; nel caso concreto la CTR non aveva attribuito efficacia di giudicato o prova legale alla sentenza penale, ma aveva semplicemente valorizzato gli esiti delle indagini penali. Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base proprietaria, l’accertamento di maggiori redditi in capo alla società fa sorgere la presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti ai soci, con conseguente onere per il socio di provare il contrario mediante fatti positivi specifici (accantonamento, reinvestimento, estraneità alla gestione), anche tramite presunzioni. La CTR, invece, aveva ritenuto sufficiente il mancato raggiungimento della prova penale oltre ogni ragionevole dubbio, trascurando il diverso riparto probatorio nel processo tributario. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro formale per denunciare violazione di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 425 c.p.p.

    Il richiamo è ritenuto improprio e comunque non sorretto da adeguata deduzione, poiché la norma disciplina la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare e non spiega la censura mossa alla decisione tributaria.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non legali o viceversa; non consente di sindacare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Nel caso di soci di società a ristretta base proprietaria consente di fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici; la prova contraria incombe sul socio e deve dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o comunque non percepiti.

  • art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546 del 1992

    Non esclude il ricorso alle presunzioni semplici né comporta inversione del riparto dell’onere della prova nel processo tributario.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Fondamento della cassazione con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

  • art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992

    Concorre a regolare la cassazione con rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Consente di rimettere al giudice di rinvio anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 21-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000

    La Corte esclude la sua applicabilità nel caso concreto, sia perché non risulta il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione, sia perché manca il presupposto della natura dibattimentale della pronuncia assolutoria.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a soci di società di capitali a ristretta base proprietaria, l’accertamento di maggiori redditi in capo alla società consente di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria gravante sul socio non può limitarsi a contestare l’insufficienza della prova penale, ma deve dimostrare con fatti positivi specifici che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti o non percepiti, oppure che il socio è rimasto estraneo alla gestione societaria.
  • Nel processo tributario, la decisione del giudice non può trasformare l’esito di un procedimento penale assolutorio in una prova legale vincolante; il giudice deve autonomamente valutare il materiale probatorio secondo le regole proprie del rito tributario.
  • La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si lamenti l’attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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