Cassazione Civile, Ordinanza n. 34007/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento: una per omesso o carente versamento di IRES per l’anno 2012 e una per omesso o carente versamento di IMU per gli anni 2013, 2014 e 2015. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario, ma in appello la decisione è stata riformata e il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenienza dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione di varie norme in tema di spese processuali, sostenendo che, essendo la decisione d’appello fondata sullo ius superveniens, non vi fosse ragione per porre a suo carico le spese di lite e che le spese avrebbero dovuto essere compensate, richiamando anche un precedente di legittimità sull’interpretazione della norma sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il controllo di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione sulla compensazione resta discrezionale nel merito. Ha inoltre ribadito che, in tema di spese, opera il principio di soccombenza e che lo ius superveniens non incide, di per sé, sulla regola secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare le spese. Per tali ragioni ha confermato la condanna alle spese disposta in appello e ha rigettato il ricorso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza che la Corte ravvisasse una violazione della norma
richiamato dalla ricorrente come norma sulle spese nel processo tributario
richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure sulla condanna alle spese
la Corte ribadisce il principio della soccombenza nella regolazione delle spese
richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione delle spese
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulle spese
richiamato dalla ricorrente come ulteriore parametro normativo sulle spese
richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione dei compensi e spese
richiamato dalla ricorrente quale aggiornamento del d.m. 55/2014
art. 3, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 24, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 25, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 97, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 102, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 104, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 111, Cost.
richiamato dalla ricorrente
art. 21 CDFUE
richiamato dalla ricorrente
art. 47 CDFUE
richiamato dalla ricorrente
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente
art. 13 CEDU
richiamato dalla ricorrente
art. 14 CEDU
richiamato dalla ricorrente
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro interposto rispetto alla CEDU
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
norma sopravvenuta che ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario nel giudizio di merito
norma che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla regolazione delle spese è sindacabile solo nei limiti in cui le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sulla compensazione per giusti motivi o gravi ed eccezionali ragioni resta riservata al giudice di merito.
- Il principio della soccombenza comporta che la parte integralmente vittoriosa non debba sopportare, neppure in parte, le spese di lite.
- Lo ius superveniens che incida sull’esito sostanziale o processuale della controversia non determina, di per sé, l’obbligo di compensare le spese, se la regolazione adottata dal giudice rispetta comunque il principio della soccombenza.
- In tema di spese processuali, la motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione non per la mera inopportunità della compensazione mancata, ma solo per violazione dei limiti legali alla ripartizione delle spese.
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