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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11476/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI relativo agli anni 2012-2017, con cui venivano assoggettate a tributo anche superfici adibite a magazzini strumentali e uffici di un opificio industriale. La società contribuente ha contestato la decisione della CTR del Lazio che, pur esentando i locali dell’opificio, aveva ritenuto tassabili i magazzini e gli uffici come aree operative generiche. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su varie eccezioni processuali e di merito, tra cui la validità della notifica dell’appello, la sottoscrizione dell’atto impositivo, il difetto di motivazione dell’avviso e la tardività delle difese della resistente; (2) nullità per motivazione mancante o apparente sul rigetto implicito di tali eccezioni; (3) violazione dell’art. 1, comma 649, l. 147/2013 per avere ritenuto tassabili i magazzini strumentali alla produzione e allo stoccaggio dei prodotti finiti, sostenendo che l’esclusione dalla TARI opera per le superfici in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali e che anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive debbano esserne esclusi; (4) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inidoneità del servizio di raccolta rifiuti per capacità dei contenitori e frequenza della raccolta.

La decisione

La Corte ha escluso l’efficacia del giudicato esterno invocato dalla ricorrente, rilevando che i precedenti giudicati riguardavano altra annualità e accertamenti non dotati di carattere permanente ai fini dell’esenzione TARI. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati i primi due motivi: l’omessa pronuncia non era configurabile perché le questioni erano state implicitamente superate dalla decisione di merito; la notifica dell’appello non era inesistente in assenza di un concreto pregiudizio difensivo; la sottoscrizione dell’atto impositivo mediante nominativo stampato era valida per gli atti automatizzati; la motivazione dell’avviso era sufficiente perché basata su superfici, tariffe e coefficienti. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la disciplina TARI impone di verificare in concreto, e non solo nominalmente, se i magazzini siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività produttiva e se in essi si producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, con conseguente necessità di un nuovo esame in sede di rinvio; il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è invocato per censurare nullità della sentenza per omessa pronuncia e per difetto di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la decisione di merito abbia implicitamente superato le questioni dedotte

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il difetto di motivazione deve essere valutato alla luce della motivazione anche implicita della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente sul contenuto motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    richiamato per contestare la tardività e l’inammissibilità delle difese della parte appellata

  • art. 3-bis l. 53/1994

    richiamato per sostenere l’inesistenza della notifica dell’appello via PEC in mancanza della relata nel messaggio

  • art. 87 l. 549/1995

    in materia di atti tributari automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario è equiparata alla firma autografa

  • art. 1, comma 649, l. 147/2013

    "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali..."

    l’esclusione dalla TARI riguarda le superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, includendo i magazzini solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività produttiva e se ricorrono anche gli altri presupposti di legge

  • art. 2, comma 1, l. 68/2014

    richiamato come norma modificativa dell’art. 1, comma 649, l. 147/2013

  • art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006

    richiamato come norma sanzionatoria per il conferimento di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico in assenza di convenzione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la memoria della ricorrente nella fase camerale

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione o l’eccezione dedotta risulti implicitamente disattesa dalla soluzione incompatibile data dal giudice a un’altra questione presupposta o logicamente prioritaria.
  • La nullità della notificazione dell’appello non è configurabile in termini utili se la parte destinataria ha ricevuto l’atto, si è costituita tempestivamente e non deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in tal caso prevale il principio di strumentalità delle forme.
  • Negli atti tributari automatizzati degli enti locali, la stampa del nominativo del funzionario responsabile può sostituire la sottoscrizione autografa, purché il responsabile sia individuabile secondo la disciplina di settore.
  • La motivazione dell’avviso TARI è sufficiente quando consenta di comprendere base imponibile, tariffe e coefficienti applicati; non è necessario esporre dettagliatamente le fonti probatorie o le indagini svolte, che possono essere oggetto della successiva fase contenziosa.
  • Ai fini dell’esenzione o dell’esclusione dalla TARI dei magazzini, non rileva la mera denominazione del locale, ma la sua concreta destinazione: occorre verificare il collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva, la produzione in essi di rifiuti speciali in via prevalente e continuativa e l’avvenuto trattamento degli stessi da parte del produttore.
  • L’onere di provare i presupposti dell’esenzione TARI grava sul contribuente che la invoca, compresa la dimostrazione del collegamento dei locali all’attività produttiva e della prevalente produzione di rifiuti speciali.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può estendersi a elementi a carattere tendenzialmente permanente, ma non copre fatti variabili da periodo a periodo, come la concreta produzione e gestione dei rifiuti in specifiche annualità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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