Cassazione Civile, Ordinanza n. 18757/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento per maggior reddito nei confronti di una società operante nel settore immobiliare, con ristretta base sociale, relativo all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio ha ritenuto incongrui i corrispettivi dichiarati in tre compravendite immobiliari perché inferiori sia agli importi dei mutui bancari richiesti per l'acquisto sia ai valori dichiarati in banca per ottenere il credito; per le operazioni prive di mutuo ha esteso il "prezzo normale" desunto dalle vendite analoghe finanziate, con base di partenza nei valori OMI. La CTR ha ridotto la pretesa impositiva ma ha sostanzialmente confermato l'accertamento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento e dell'art. 24 della legge comunitaria n. 88/2009, sostenendo che i valori OMI non potevano più essere usati come presunzione e che mancava un parametro normativamente fondato; 2) violazione delle norme sull'accertamento e dello Statuto del contribuente, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione delle norme sulle prove e dell'art. 113 Cost., contestando la ricostruzione probatoria e l'asserita illogicità del ricarico e delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha chiarito che la ripresa non si fondava sulla sola divergenza rispetto ai valori OMI, ma su un complesso di elementi probatori, in particolare sulle risultanze delle indagini bancarie e sull'importo del mutuo, idonei a integrare un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Ha ribadito che, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'onere della prova contraria grava sul contribuente. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, ha escluso che fosse necessario per questo tipo di accertamento e ha rilevato anche un difetto di specifica riproduzione nel ricorso delle allegazioni svolte nei gradi di merito. Sul terzo motivo, la Corte ha affermato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture; nel caso concreto la ripresa era sorretta da indagini bancarie e non dal solo scostamento dai valori OMI
artt. 40 e 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità dell'accertamento, ma non ritenuti decisivi dalla Corte ai fini dell'annullamento
art. 24, comma 4, lett. f), e comma 5, L. n. 88/2009
ha escluso che la modifica normativa permettesse di fondare l'accertamento sul solo scostamento dai valori OMI, imponendo invece la presenza di un ulteriore elemento presuntivo dotato di precisione e gravità
art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di accertamento induttivo IVA, a conferma dell'utilizzabilità di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e dell'onere della prova contraria del contribuente
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle indagini bancarie, che la Corte considera idonee a sorreggere l'accertamento
artt. 31-37 d.P.R. n. 600/1973
richiamati dalla parte ricorrente nella censura sul metodo di accertamento e sulle attività istruttorie dell'Ufficio
richiamato nel terzo motivo per contestare la prova valutata dal giudice di merito
richiamati per contestare riparto e valutazione della prova; la Corte ribadisce che, una volta fondata la ripresa su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve offrire prova contraria
art. 113 Cost.
richiamato nel terzo motivo per censurare la ricostruzione del ricarico e delle prove, senza esito favorevole
richiamati a sostegno della doglianza sul contraddittorio preventivo, ma la Corte esclude la necessità di tale contraddittorio per l'accertamento analitico-induttivo bancario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come base formale dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che le censure sulla valutazione delle prove possono essere veicolate solo nei limiti del vizio di motivazione, non per ottenere una nuova rivalutazione del merito
richiamati per ribadire che il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo in materia tributaria è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando l'Ufficio disponga di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a mettere in dubbio l'attendibilità delle scritture.
- Dopo la modifica normativa che ha inciso sul valore degli studi OMI, il maggior reddito derivante dalla cessione di immobili non può essere presunto dal solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori OMI; occorre almeno un ulteriore elemento indiziario serio e specifico, quale ad esempio la difformità tra prezzo dichiarato e valore utilizzato per ottenere il mutuo.
- Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni qualificate, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare che il maggior reddito non è stato realizzato o lo è stato in misura inferiore.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte può solo controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.
- Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale non è automaticamente richiesto per ogni accertamento induttivo fondato su indagini bancarie; non è sufficiente richiamare la disciplina degli studi di settore, che ha presupposti diversi.
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