Cassazione Civile, Ordinanza n. 18698/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento notificata da un concessionario della riscossione per oltre 18 mila euro, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme ritenute dovute dopo il diniego della definizione agevolata dei tributi sospesi per gli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania. La contribuente aveva già contestato anche l'atto presupposto di diniego della definizione agevolata e sosteneva che, poiché i due giudizi di appello non erano stati riuniti, la CTR non avrebbe potuto decidere sull'appello relativo alla cartella senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza resa sull'altro giudizio. Con il secondo motivo lamentava la violazione dello Statuto del contribuente, assumendo che l'amministrazione non potesse iscrivere a ruolo le somme conseguenti al diniego prima della scadenza del termine per impugnare tale diniego e prima di conoscere le determinazioni del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del giudicato invocata dalla ricorrente, osservando che il necessario coordinamento tra il giudizio sulla cartella e quello sul diniego della definizione agevolata risultava comunque assicurato in sede di legittimità, poiché entrambe le cause erano pendenti davanti alla stessa Corte, alla medesima adunanza camerale e con lo stesso relatore, ancorché non formalmente riunite. Ha poi ritenuto infondato il motivo fondato sull'art. 6 dello Statuto del contribuente, affermando che non esiste un obbligo dell'amministrazione di attendere l'eventuale impugnazione del diniego di definizione agevolata prima di iscrivere a ruolo le maggiori somme dovute per effetto di quel diniego. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esigenza di attendere il passaggio in giudicato della decisione sul diniego di definizione agevolata prima di decidere sulla cartella; la Corte ne esclude la violazione per difetto del presupposto, poiché il coordinamento tra i giudizi era comunque assicurato in cassazione.
evocato in connessione con il giudicato formale, ma ritenuto non violato per le ragioni sopra indicate.
citato solo in via eventuale dal ricorrente come norma sulla sospensione necessaria; la Corte non ne ravvisa la necessità nel caso concreto.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte afferma che tale norma non impone all'amministrazione di attendere l'impugnazione del diniego di definizione agevolata prima di iscrivere a ruolo le somme conseguenti a quel diniego.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del ruolo automatizzato delle somme conseguenti al diniego; la Corte non ne contesta l'applicazione nel caso concreto.
art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006
norma della definizione agevolata dei tributi sospesi richiamata come presupposto del diniego impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste violazione del giudicato quando due cause tra loro dipendenti vengono decise in sede di legittimità nello stesso contesto decisionale, anche se non formalmente riunite, purché sia comunque garantito il coordinamento logico tra le pronunce.
- In materia di definizioni agevolate, il diniego del beneficio può legittimare l'iscrizione a ruolo delle somme originariamente sospese senza che l'amministrazione debba attendere la scadenza del termine per impugnare il diniego o l'esito di una eventuale impugnazione.
- Lo Statuto del contribuente non introduce, di per sé, un obbligo generale di sospensione dell'azione di riscossione in pendenza del termine di impugnazione di un atto presupposto, quando la pretesa sia già divenuta esigibile per effetto del diniego del beneficio.
- La censura di violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. richiede un effettivo contrasto tra decisioni o un pregiudizio concreto da mancato coordinamento; non è sufficiente la mera mancata riunione formale dei giudizi.
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