Cassazione Civile, Ordinanza n. 18692/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assemblea regionale)
La controversia
Tre elettori avevano convenuto in giudizio il candidato risultato eletto chiedendo la declaratoria di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di deputato regionale. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, della L.R. Sicilia n. 29/1951, in ragione della qualità di vice-presidente di un GAL che percepiva contributi regionali, dichiarando la decadenza e la surrogazione. La Corte d'appello aveva confermato, distinguendo tale causa di ineleggibilità dalla diversa incompatibilità di cui all'art. 10 quater, comma 2, lett. a), e valorizzando il fatto che la carica fosse già ricoperta al momento della competizione elettorale. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 10 quater, 10 comma 1-bis e 10 quinquies della legge regionale, sostenendo che la fattispecie dovesse essere sussunta nella sola incompatibilità e non nell'ineleggibilità; 2) errore nel ritenere che la carica di amministratore del GAL comportasse ineleggibilità anziché incompatibilità, assumendo che il GAL ricevesse contributi ordinari dalla Regione e svolgesse servizi per conto della Regione; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 1-bis per irragionevole sovrapposizione con l'art. 10 quater; 4) erronea applicazione degli artt. 8 e 10-bis della L.R. n. 29/1951 con riguardo a un ulteriore incarico di presidente del C.d.A. di una società a vigilanza pubblica, e contestazione della nozione di vigilanza adottata dalla Corte territoriale; 5) ulteriore questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo corretta la qualificazione della fattispecie come ineleggibilità, infondate le questioni di costituzionalità e, per la censura sul diverso incarico, in parte inammissibile per difetto di interesse e comunque infondata nel merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'ineleggibilità e la decadenza del candidato eletto, con conseguente surrogazione. Ha ritenuto che l'art. 10, comma 1-bis, L.R. Sicilia n. 29/1951 fosse correttamente applicato perché il ricorrente era già amministratore dell'ente che percepiva contributi regionali al momento della competizione elettorale; ha inoltre affermato che la distinzione tra ineleggibilità e incompatibilità si fonda sul criterio temporale della preesistenza o sopravvenienza della situazione rilevante. La censura relativa all'ulteriore incarico societario è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché la causa di ineleggibilità già accertata era sufficiente a reggere la decisione. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute irrilevanti o manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti.
Norme richiamate
art. 10, comma 1-bis, L.R. Sicilia n. 29/1951
"Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione"
La norma è stata applicata come causa autonoma di ineleggibilità per chi, prima della competizione elettorale, rivesta la carica di amministratore di un ente che goda di contributi regionali.
art. 10 quater, L.R. Sicilia n. 29/1951
"Fuori dei casi previsti nell'articolo 10-ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche..."
È norma di incompatibilità distinta dall'ineleggibilità; opera per situazioni successive all'elezione o comunque diverse dalla fattispecie già disciplinata come ineleggibilità, senza abrogare la disciplina precedente.
art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 33/2013
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una nozione tipizzata di vigilanza; la Corte ha escluso che tale elenco sia esaustivo, aderendo a una nozione ampia e non limitata di vigilanza.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta irrilevante o infondata.
art. 51 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta irrilevante o infondata.
art. 97 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta irrilevante o infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, conseguenza processuale della soccombenza.
Massime di principio
- In materia di elettorato passivo, la stessa situazione di fatto può dar luogo a ineleggibilità se preesistente alla competizione elettorale e a incompatibilità se sopravvenuta: le due discipline non si escludono necessariamente e vanno coordinate secondo la ratio della tutela della libertà di voto e della prevenzione dei conflitti di interessi.
- Quando il legislatore regionale prevede una causa di ineleggibilità collegata al godimento di contributi pubblici da parte dell'ente amministrato, il giudice deve verificare in fatto la sussistenza della qualità soggettiva rilevante al momento della candidatura/elezione; tale accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come nuovo giudizio di merito.
- La nozione di "vigilanza" sugli enti rilevante ai fini delle incompatibilità va intesa in senso ampio e non meramente formale, potendo comprendere ogni forma di ingerenza o controllo effettivo sull'attività dell'ente.
- Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili o infondate quando la censura è priva di rilevanza concreta nel decidere, essendo la decisione già sorretta da una diversa e autonoma causa ostativa accertata in modo sufficiente.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla qualificazione giuridica se la censura mira in realtà a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
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