Cassazione Civile, Ordinanza n. 18695/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva agito in primo grado per ottenere un accertamento negativo circa la debenza del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) relativamente a un chiosco e a un traliccio situati in località Monte Cavo Vetta. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione del Comune, aveva rigettato l'azione ritenendo che le aree occupate fossero pubbliche: per il traliccio valorizzava un atto di compravendita che attestava la proprietà comunale dell'area; per il chiosco riteneva che il manufatto insistesse su una porzione di viabilità pubblica e, quindi, su strada comunale ai sensi dell'art. 2 del codice della strada. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per errata percezione delle prove e dei fatti; (2) violazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 446/1997 e degli artt. 822, 826 e 2700 c.c., sostenendo che il Comune non avesse provato che l'area appartenesse al demanio o al patrimonio indisponibile, presupposto necessario per il COSAP, e che i manufatti fossero comunque riferibili a terzi; (3) censura sull'uso di una c.t.u. espletata in altro giudizio e sul mancato rilievo delle difese della società; (4) omesso esame di fatti decisivi e delle prove offerte dalla ricorrente; (5) omessa pronuncia e violazione del dovere di esame delle allegazioni sulla carenza di prova e di presupposti di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, ritenendo assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo nei termini indicati in motivazione e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento è che, per applicare il COSAP, non basta la mera proprietà dell'area o la sua qualificazione come strada comunale in astratto: occorre accertare che il suolo appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e che sia destinato all'uso pubblico; tale accertamento era mancato o era stato svolto su presupposti giuridici non corretti.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 446/1997
Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuto solo per l'occupazione di strade, aree e spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
Le strade rientrano nel demanio pubblico, ma ciò presuppone sia la titolarità del bene in capo all'ente pubblico sia la sua destinazione all'uso pubblico.
È richiamato per la distinzione tra beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili; ai fini del canone rileva solo il demanio o il patrimonio indisponibile.
È evocato dalla ricorrente in relazione alla forza probatoria degli atti pubblici e alle risultanze documentali, ma la Corte non fonda su di esso la decisione di accoglimento.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola del libero convincimento o utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice, salvo specifiche regole di prova legale.
È richiamato dalla ricorrente come vizio motivazionale o di motivazione apparente, ma non è accolto nei motivi in esame.
Viene utilizzato come norma di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare nn. 3, 4 e 5.
La classificazione di una strada come comunale rileva ai fini del codice della strada, ma non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto del COSAP.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il Comune deve provare che l'area occupata appartenga al proprio demanio o patrimonio indisponibile; non è sufficiente la mera proprietà formale del suolo se non risulta anche la destinazione pubblica del bene.
- La qualificazione di una strada come comunale ai sensi del codice della strada non equivale automaticamente alla dimostrazione del presupposto patrimoniale richiesto dalla disciplina del COSAP, dovendosi accertare anche l'effettiva appartenenza del bene al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e la sua destinazione all'uso pubblico.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola legale del decidere sulle prove ritualmente acquisite; non è sufficiente contestare la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
- In presenza di più rationes o di motivi tra loro connessi, l'accoglimento della censura che investe il presupposto giuridico decisivo assorbe l'esame delle ulteriori doglianze che presuppongono il medesimo accertamento di fatto o di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18692/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18694/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18696/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18697/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18698/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_civile · 9 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18699/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →