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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33890/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2014 emesso da un ente locale nei confronti di una società proprietaria di immobili qualificati come beni-merce. La società ha impugnato l’atto deducendo, in sostanza, che l’avviso fosse carente di motivazione, che la commissione regionale avesse omesso di pronunciarsi su specifiche censure relative alla violazione dello Statuto del contribuente, e che l’esenzione IMU per i beni-merce dovesse comunque riconoscersi nonostante la presentazione tardiva della dichiarazione, anche alla luce della disciplina sopravvenuta del 2019 ritenuta più favorevole e applicabile retroattivamente. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: il primo sulla motivazione dell’avviso e sul riparto dell’onere di allegazione in cassazione; il secondo su omessa pronuncia; il terzo sulla mancata considerazione della dichiarazione IMU tardiva; il quarto sulla disciplina sopravvenuta e sul preteso favor rei.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto essenziale dell’avviso di accertamento contestato. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia poiché la CTR aveva comunque esaminato e respinto le doglianze sulla motivazione dell’atto. Ha rigettato congiuntamente il terzo e il quarto motivo, affermando che per l’esenzione IMU dei beni-merce la dichiarazione va presentata tempestivamente a pena di decadenza, che la successiva disciplina del 2019 non ha abrogato quella previgente e che non opera il favor rei in materia tributaria sostanziale al di fuori delle sanzioni. La Corte ha quindi confermato la decadenza dal beneficio per la dichiarazione presentata oltre termine e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei primi, terzo e quarto motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza nel secondo motivo.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; in caso di censura sulla motivazione di un avviso di accertamento, vanno riportati i passaggi dell’atto impositivo rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione e respinto la censura.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma ritenuto non integrato nel caso concreto.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    norma processuale tributaria richiamata tra quelle asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    norma processuale tributaria richiamata tra quelle asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    norma sulla motivazione degli atti tributari richiamata dalla ricorrente; la Corte ha escluso il vizio dedotto.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504/1992

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’IMU e alla motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    richiamato nel primo motivo in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come norma processuale tributaria rilevante.

  • art. 56, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come norma processuale tributaria rilevante.

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1992

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai presupposti dell’esenzione IMU per i beni-merce.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013

    "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione"

    la presentazione tempestiva della dichiarazione è condizione necessaria e a pena di decadenza per ottenere il beneficio fiscale sui beni-merce.

  • art. 2 d.l. n. 102/2013

    richiamato in combinazione con il comma 5-bis per la disciplina dell’agevolazione IMU sui beni-merce.

  • art. 1, comma 769, L. n. 160/2019

    non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013; non elimina dunque l’obbligo di tempestiva dichiarazione per l’esenzione.

  • art. 1, comma 751, L. n. 160/2019

    disciplina dal 2020 il trattamento IMU dei beni-merce, ma non si applica retroattivamente al 2014.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    il principio di favor rei è circoscritto alle sanzioni tributarie e non comporta generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la motivazione di un avviso di accertamento è necessario rispettare il principio di autosufficienza, riportando specificamente il contenuto dell’atto amministrativo ritenuto viziato, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione controversa e l’abbia implicitamente o espressamente respinta.
  • Le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale e derogatoria e sono interpretate in modo rigoroso e letterale; non è consentito ampliare il beneficio oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Quando la norma agevolativa subordina il beneficio alla presentazione della dichiarazione entro un termine fissato a pena di decadenza, la dichiarazione tardiva non è equipollente né può essere sostituita dalla mera conoscenza dei fatti da parte del Comune.
  • La disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica retroattivamente ai tributi in via generale; il favor rei opera, di regola, solo in materia sanzionatoria tributaria e non comporta l’abrogazione implicita delle regole previgenti sul beneficio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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