Cassazione Civile, Ordinanza n. 01717/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel ricorso ha dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC in una certa data, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della decisione. Tuttavia, tra gli atti depositati non risultava la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. La Corte ha ritenuto che tale omissione determinasse l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e ha escluso che il successivo deposito della copia notificata, effettuato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., potesse sanare il vizio, richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'onere di deposito e sull'autoresponsabilità della parte che dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda sull'omesso deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, omissione non emendabile con produzione successiva.
Norme richiamate
richiamato per la proposta del relatore in sede camerale non partecipata
il termine per il deposito degli atti non consente di sanare tardivamente la mancanza della copia notificata della sentenza
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso
non consente il recupero dell'omissione mediante produzione tardiva della copia notificata della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in presenza dei presupposti processuali, comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, per la parte che la rende, genera un onere di particolare diligenza nel deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notifica nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.
- L'omesso deposito, entro il termine stabilito per il ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso quando la sentenza risulti notificata e il ricorso sia proposto oltre il termine breve.
- La produzione successiva della sentenza notificata non è idonea a sanare l'improcedibilità già maturata, poiché l'art. 372 c.p.c. non può essere utilizzato per recuperare un deposito omesso nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.
- La parte che afferma nel ricorso che la sentenza è stata notificata assume su di sé le conseguenze processuali di tale dichiarazione e non può poi sottrarsi all'onere documentale correlato.
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