Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01717/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel ricorso ha dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC in una certa data, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della decisione. Tuttavia, tra gli atti depositati non risultava la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. La Corte ha ritenuto che tale omissione determinasse l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e ha escluso che il successivo deposito della copia notificata, effettuato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., potesse sanare il vizio, richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'onere di deposito e sull'autoresponsabilità della parte che dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda sull'omesso deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, omissione non emendabile con produzione successiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, per la parte che la rende, genera un onere di particolare diligenza nel deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notifica nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.
  • L'omesso deposito, entro il termine stabilito per il ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso quando la sentenza risulti notificata e il ricorso sia proposto oltre il termine breve.
  • La produzione successiva della sentenza notificata non è idonea a sanare l'improcedibilità già maturata, poiché l'art. 372 c.p.c. non può essere utilizzato per recuperare un deposito omesso nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.
  • La parte che afferma nel ricorso che la sentenza è stata notificata assume su di sé le conseguenze processuali di tale dichiarazione e non può poi sottrarsi all'onere documentale correlato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.