Cassazione Civile, Sentenza n. 19233/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di avvisi di intimazione e relative cartelle di pagamento notificate originariamente a Pandora s.r.l., società già cancellata dal registro delle imprese e fallita. STI, quale cessionaria di ramo d'azienda, aveva impugnato quegli atti. In primo grado la CTP respinse il ricorso; in appello la CTR confermò il rigetto ritenendo, tra l'altro, sanata la notifica nulla dei titoli nei confronti di Pandora per raggiungimento dello scopo e affermando altre questioni (non ammissibilità di alcune eccezioni, sussistenza della decadenza dalla rateizzazione, regolarità della motivazione degli avvisi). Con ricorso per cassazione STI dedusse, tra vari motivi, la nullità delle notifiche in quanto intestate a società estinta o fallita e contestò questioni relative alla rateizzazione e alla motivazione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'assenza della legittimazione di STI a impugnare gli avvisi di intimazione intestati a Pandora s.r.l. (società estinta e fallita). Ha affermato che, dopo l'estinzione della società, gli atti impositivi o esecutivi devono essere rivolti ai successori (es. soci o curatela fallimentare) e che la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. opera solo se l'impugnazione è proposta da chi sia effettivamente legittimato. Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto da STI, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata della CTR e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti. Ha altresì richiamato la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi successivi al 30/01/2013, laddove dovuto.
Norme richiamate
Citato nel contesto della legittimazione ad impugnare: rileva la disciplina della successione nelle obbligazioni sociali dopo l'estinzione della società.
La Corte precisa che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può operare quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato (qui: STI), poiché l'effetto sanante richiede che l'impugnazione provenga dal successore legittimato.
art. 51 l.fall. (legge fallimentare)
Rilevato in relazione alla disciplina delle notifiche e impugnazioni nel contesto di soggetti falliti; sottolinea la necessità che l'atto sia impugnato dai legittimati come la curatela o i soci ove procedibile.
artt. 19 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Citati in relazione alla validità formale e motivazionale degli avvisi di intimazione e alla possibilità di notificare intimazioni in presenza di rateizzazione; la Corte tuttavia ha ritenuto superfluo l'esame concreto dopo aver deciso la carenza di legittimazione.
Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione o sulla correlazione tra atti e obbligazioni; non approfondito per la decisione sulla legittimazione.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rilevato in ordine ai termini e alle formalità del processo tributario; non è stato però necessario un approfondimento sostanziale dopo la declaratoria di carenza di legittimazione.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in relazione ai principi di motivazione degli atti amministrativi e di tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto inutile il suo approfondimento rispetto alla questione principale della legittimazione.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Norma sul procedimento amministrativo e motivazione degli atti; citata nei motivi ma la decisione non si è basata su un esame di merito di tale questione.
Richiamata con riferimento all'onere della prova in tema di motivazione e regolarità degli atti; non decisiva per la pronuncia finale sulla legittimazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
«si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva»
La disposizione non è applicabile al caso concreto perché il rinvio quinquennale degli effetti dell'estinzione opera solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata dal 13/12/2014 in poi; pertanto non vi è effetto impeditivo della decadenza della legittimazione per fattispecie anteriori.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per analogia: in caso di morte del debitore l'atto può essere notificato ai successori; la Corte usa l'analogia per spiegare che, dopo l'estinzione della società, l'atto deve raggiungere il successore effettivo.
Citando la normativa sul contributo unificato, la Corte segnala che, essendo il ricorso presentato dopo il 30/01/2013 e sostanzialmente rigettato, possono sussistere le condizioni per il versamento ulteriore del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La notifica di atti impositivi o esecutivi a una società estinta o cancellata è nulla: l'impugnazione può essere proposta solo da chi è legittimato a riceverne gli effetti (es. soci, curatela fallimentare), non da terzi coobbligati o cessionari che non siano successori formali.
- La sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo non opera se l'impugnazione è proposta da soggetto privo di legittimazione; per sanare una notifica nulla occorre che l'atto sia stato comunque rivolto al soggetto nei cui confronti l'atto produce effetti giuridici.
- La carenza di legittimazione a impugnare è questione rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salva la presenza di un giudicato interno esplicito, e può portare all'inammissibilità dell'azione già in Cassazione.
- In presenza di censure sulla regolarità formale (es. motivazione, termini, rateizzazione), il giudice di legittimità può non entrare nel merito se la questione preliminare della legittimazione rende superfluo l'esame delle altre doglianze.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175/2014 (differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione) si applica solo ai casi posti in essere dopo il 13/12/2014; per vicende anteriori la norma non produce effetti.
- Se la legittimazione è sollevata d'ufficio, i costi di lite possono essere compensati tra le parti; inoltre, per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013, va valutata la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto sostanziale.
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