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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19253/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il provvedimento di esclusione dalla prova orale del concorso per magistrato (elaborato di diritto civile giudicato "non idoneo"). Il Ministero denunciava eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito: secondo il Ministero il Consiglio di Stato si era sostituito alla Commissione esaminatrice, applicando criteri diversi da quelli preventivamente fissati e valorizzando un parere pro veritate prodotto dalla ricorrente.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato e ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato. Il Collegio ha ritenuto che il Giudice amministrativo di appello abbia ecceduto nei limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici, sostituendosi alla commissione nell'individuazione degli argomenti richiesti dalla traccia e nell'apprezzamento della completezza dell'elaborato, nonché avendo indebitamente accolto il parere pro veritate della ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio delle commissioni è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, arbitrarietà o irragionevolezza grave; se i criteri di valutazione erano stati previamente fissati, il giudizio sintetico (voto numerico o formula "non idoneo") è sufficiente salvo vizio dei criteri stessi. Pertanto la sentenza impugnata è annullata per eccesso di potere giurisdizionale.

Norme richiamate

  • Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860

    Prevede la possibilità di sottoporre l'elaborato alla valutazione della Commissione plenaria; la Corte considera normale la richiesta di valutazione plenaria come indice di scrupolo e non di arbitrarietà.

  • Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

    Stabilisce che l'obbligo di motivazione del giudizio può essere assolto mediante l'indicazione del punteggio numerico o con la formula "non idoneo"; la Corte ribadisce che tale sintesi è valida quando i criteri di massima sono stati previamente fissati.

  • Decreto legislativo 30 settembre 2009 (applicabile ratione temporis), n. 106

    art. 5, comma terzo (nel testo applicabile ratione temporis, richiamato nella sentenza)

    Impone che la commissione definisca, alla chiusura delle prove scritte e prima della lettura degli elaborati, i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati; la Corte sottolinea che la preventiva fissazione dei criteri è essenziale per collegare il voto sintetico alle ragioni valutative e per consentire il sindacato di coerenza e ragionevolezza.

Massime di principio

  • Il giudizio delle commissioni esaminatrici è soggetto a sindacato giudiziario limitato: solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, arbitrarietà o irragionevolezza grave il giudice può annullare la valutazione.
  • Se la commissione ha previamente fissato criteri di massima, il voto numerico o la formula "non idoneo" costituiscono motivazione sufficiente; l'assenza di motivazione dettagliata non determina di per sé l'illegittimità della valutazione.
  • Il giudice non può sostituirsi alla commissione nell'individuazione degli argomenti che la traccia richiedeva: l'interpretazione della traccia e la valutazione del grado di approfondimento spettano in via principale alla commissione.
  • Il ricorso a pareri esterni (es. parere pro veritate prodotto dal candidato) non è idoneo a soppiantare il giudizio tecnico della commissione e non può giustificare la sostituzione del sindacato di legittimità con un sindacato di merito.
  • Sono sindacabili i criteri stessi di valutazione se risultano eccessivamente generici o inidonei ad assicurare parità di trattamento; in tali casi il giudice può rilevare l'irragionevolezza dei criteri e disporre i conseguenti rimedi.
  • La richiesta di sottoporre un elaborato alla valutazione plenaria quando vi siano opinioni discordanti dei sottocomponenti è indice di scrupolo e non di superficialità: non può essere assunta automaticamente come elemento di illegittimità della valutazione.

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