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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19247/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa relativa a un decreto ingiuntivo per Euro 27.500,00 emesso in favore della società resistente per il prezzo di vendita di un cavallo da corsa. La ricorrente oppose sostenendo che la titolarità del cavallo era fittizia per consentire la partecipazione alle corse e che la cessione era stata effettuata a titolo gratuito (assenza di corrispettivo) e/o era simulata. Il Tribunale di primo grado rigettò l'opposizione; la Corte d'appello ammise prove non accolte in primo grado, ritenne il negozio una vendita a titolo gratuito (senza corrispettivo) ma non revocò il decreto ingiuntivo ritenendo che l'assenza di corrispettivo fosse stata allegata solo come causa di nullità e che non vi fosse richiesta di accertamento del corrispettivo. La ricorrente impugnò in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384 co. 2 c.p.c., ha accolto l'opposizione di Elena Pratesi revocando il decreto ingiuntivo. La Cassazione ha ritenuto che, avendo la Corte d'appello accertato che il trasferimento era una cessione senza corrispettivo, la resistente non aveva assolto l'onere di provare il diritto al pagamento del prezzo e pertanto l'ingiunzione doveva essere revocata. Condanna della società resistente alla rifusione delle spese di primo grado (compensi Euro 4.500,00), di secondo grado (compensi Euro 6.000,00), oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, IVA e CPA, e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (co.1 nn.3,4,5)

    Norma invocata per dedurre vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi ai fini della cassazione; la Corte ha esaminato i motivi attinenti a contraddittorietà e incompletezza della motivazione e li ha utilizzati per annullare la sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la Corte ha censurato la sentenza di merito per non aver coerentemente tradotto in decisione gli effetti del proprio accertamento di fatto.

  • art. 183 c.p.c.

    Norma processuale relativa alla prima memoria; citata nel quadro delle deduzioni difensive dell'opponente che aveva spiegato la propria posizione già in sede di memoria.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore (opposto) ha la veste sostanziale di attore e deve provare il proprio diritto al credito; perciò, accertata l'assenza di corrispettivo, il creditore non ha soddisfatto il proprio onere probatorio.

  • art. 1418 cod. civ. e art. 1470 cod. civ.

    Richiamati nei motivi relativi alla nullità del contratto per mancanza del prezzo; la Corte però ha ritenuto prevalente l'accertamento della volontà delle parti di effettuare una cessione a titolo gratuito, sicché la questione della nullità non è stata decisiva una volta riconosciuta l'assenza di obbligo di pagamento.

  • art. 1398 cod. civ.

    Richiamato nel motivo relativo alla ratifica del falsus procurator; la ricorrente sosteneva che la gratuità rendesse nullo il contratto e quindi non suscettibile di ratifica; la Corte ha risolto la controversia sul piano probatorio senza dare rilievo alla ratifica come strumento di salvezza per il creditore.

  • art. 384 co. 2 c.p.c.

    Autorizza la Corte di cassazione a decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha applicato per accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo senza rinvio.

  • Precedenti di Cassazione (richiamati in motivazione)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e grava su di lui l'onere della prova in ordine al suo diritto al credito; la Corte ha applicato tali principi per affermare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del creditore non sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore cui è stato notificato l'opposizione conserva la veste sostanziale di attore e quindi deve provare il diritto al credito che ha fatto valere con il ricorso per ingiunzione.
  • Se il giudice accerta che il trasferimento è stato effettuato a titolo gratuito (assenza di corrispettivo), il creditore non può pretendere il pagamento del prezzo senza aver dimostrato il contrario: ciò rende improcedibile l'ingiunzione relativa al prezzo.
  • La qualificazione negoziale (es. vendita a titolo gratuito vs. donazione o simulazione) deve essere coerentemente tradotta nella decisione: l'accertamento di fatto sul contenuto del contratto vincola la decisione sul decreto ingiuntivo.
  • Se si intende far valere l'inesistenza dell'obbligazione, è opportuno chiedere espressamente la declaratoria di nulla o di inesistenza del debito e documentare l'accordo negoziale (o la sua mancanza) fin dall'inizio del giudizio.
  • La prova della simulazione o della nullità per mancanza del prezzo grava sulla parte che afferma tali vizi; tuttavia, quando il giudice accerta l'assenza di corrispettivo, l'onere di provare il diritto al pagamento grava sul creditore.
  • La Corte di legittimità può decidere nel merito (art. 384 co.2 c.p.c.) quando i fatti sono sufficientemente emergenti dagli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti probatori.

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