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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19246/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare per il recesso legittimo di Antonio s.r.l., aveva confermato il decreto ingiuntivo per Euro 800.000 e aveva condannato l'Ambasciata al rilascio dell'immobile e al pagamento di somme per lavori. L'Ambasciata ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sul perimetro della reconventio e sull'ammissibilità di domande nuove nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (2) errata individuazione e applicazione del collegamento negoziale tra i contratti e del principio "simul stabunt simul cadent"; (3) errata valutazione dei reciproci inadempimenti e della proporzione tra le parti, con particolare riferimento all'impossibilità di stipulare il rogito per gravami (ipoteche e pignoramento) non cancellati e alla rilevanza del pagamento quasi integrale del prezzo dall'Ambasciata; (4) vizi nella valutazione probatoria (eccessiva prevalenza delle testimonianze rispetto a documenti e mancata valutazione del fatto notorio sul tempo necessario per cancellazioni/estinzione di procedure esecutive).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo motivo di ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente confrontato e valutato i reciproci inadempimenti (in particolare la rilevanza delle iscrizioni e del pignoramento sull'immobile e il fatto che l'Ambasciata avesse già corrisposto la quasi totalità del prezzo), per cui la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa alla valutazione degli inadempimenti e alla dichiarazione di legittimità del recesso di Antonio s.r.l.; il quarto motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata al giudice di merito per nuovo esame, con indicazioni sul corretto criterio di valutazione dei reciproci inadempimenti e sulla necessità di motivare congruamente il confronto tra le condotte delle parti. Le spese del grado di legittimità saranno decise dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Norma che disciplina il procedimento monitorio da cui è partita la pretesa (decreto ingiuntivo) per il saldo prezzo; quadro procedurale di riferimento per l'opposizione al decreto.

  • art. 36 c.p.c.

    Riferita al perimetro della reconventio/riconvenzionale nel giudizio di opposizione: il primo giudice aveva limitato la riconvenzionale ma la Corte di legittimità richiama l'evoluzione giurisprudenziale sull'ius variandi endoprocessuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle prove e all'istruttoria nel processo civile; contesto di discussione sull'ammissibilità di domande e mezzi istruttori nel giudizio di opposizione.

  • art. 360 co.1 n.3 c.p.c.

    Fondamento della censura in cassazione per violazione di legge: criterio con cui è stata articolata la valutazione degli errori di diritto dedotti.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nella discussione sul collegamento negoziale e l'autonomia privata nella compagine di più contratti finalizzati a un unico risultato economico.

  • art. 1362 c.c.

    Riferito ai requisiti di efficacia dei negozi e ai profili interpretativi nella valutazione del collegamento negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di interpretazione dei contratti nella valutazione del nesso funzionale tra negozi.

  • art. 1385 c.c.

    Norma sul diritto di recesso nel contratto preliminare; la Corte ha richiamato che chi esercita il recesso non deve essere egli stesso inadempiente e che l'indagine richiede valutazione di proporzionalità.

  • art. 1453 c.c.

    Regole sulla risoluzione per inadempimento; la Corte ha ricordato che il giudice deve valutare complessivamente le circostanze per stabilire quale inadempimento sia prevalente.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in tema di diligenza e correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali (buona fede).

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato nella valutazione della fase precontrattuale e dell'obbligo di buona fede nell'adempimento/precontrattazione.

  • art. 1358 c.c.

    Rilevanza nella valutazione dei comportamenti delle parti e della loro responsabilità in relazione all'adempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel contesto delle conseguenze della risoluzione per inadempimento e della valutazione della sproporzione tra inadempimenti.

  • art. 1460 c.c.

    Rilevanza nella valutazione delle eccezioni di inadempimento reciproco (exceptio non adimpleti contractus) e della loro incidenza sulle obbligazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova: onere della prova delle proprie allegazioni; citata nella censura sull'istruttoria e sulla valutazione delle prove.

  • art. 2699 c.c.

    Criteri probatori relativi alla prova documentale e alla funzione della prova testimoniale rispetto ai documenti.

  • art. 2721 c.c.

    Regole sulla prova scritta e sul valore probatorio dei documenti (richiamata nella discussione su documenti vs. testimonianze).

  • art. 2727 c.c.

    Rilevanza delle prove testimonali e dei limiti nella loro valutazione rispetto ai documenti scritti.

  • art. 2735 c.c.

    Interessato al tema delle prove e della persuasione del giudice nell'ambito delle valutazioni probatorie (richiamato nel quarto motivo).

  • art. 115, secondo comma c.p.c.

    Potere del giudice di disporre mezzi istruttori e di valutare la prova nel processo; citato in relazione alle critiche sulla valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Facoltà delle parti di proporre prove e poteri istruttori del giudice; richiamato nella lamentela di illegittima attribuzione di efficacia probatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre domande nuove (reconventio/reconventio reconventionis) se tali domande sono connesse alla stessa vicenda sostanziale o sono conseguenza della riconvenzionale proposta dall'opponente; l'ammissibilità va valutata tenendo conto dell'ius variandi endoprocessuale e della giurisprudenza recente.
  • La sussistenza di un 'collegamento negoziale' tra più contratti è questione di fatto riservata al giudice di merito: il collegamento si valuta considerando il nesso teleologico e l'intento unitario delle parti di realizzare un unico risultato economico.
  • In caso di inadempimenti reciproci il giudice deve valutare globalmente e proporzionalmente le prestazioni non eseguite; il recesso o la risoluzione possono essere legittimi solo se l'inadempimento del recedente non è prevalente o non rende irrimediabilmente alterato l'equilibrio contrattuale.
  • La mera disponibilità a eseguire un'obbligazione (es. 'tentativo di cancellazione' di gravami) non sostituisce l'adempimento effettivo: quando il contratto prevede la liberazione da gravami, il mancato compimento delle cancellazioni entro i termini concordati può configurare un inadempimento rilevante, specie se l'altra parte ha già pagato in larga parte il prezzo.
  • Nella valutazione delle prove il giudice deve motivare congruamente il peso attribuito a documenti rispetto a dichiarazioni testimoniali e non può ignorare nozioni di comune esperienza rilevanti (es. tempi necessari per estinzione di procedure esecutive), pena la censurabilità per insufficiente comparazione probatoria.
  • Se la Corte d'appello non effettua un confronto chiaro e motivato tra i reciproci inadempimenti si espone a cassazione: il giudice del merito, in sede di rinvio, dovrà riesaminare la gravità e la proporzione degli inadempimenti e motivare di conseguenza le eventuali conseguenze (risoluzione, trattenimento di caparre, risarcimenti).

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