Cassazione Civile, Ordinanza n. 06880/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce da un bando di selezione predisposto da una società di somministrazione per l'assunzione di 250 operatori ecologici da impiegare presso una società partecipata, per un periodo minimo di sette mesi e con orario part time. I candidati sostengono di avere superato tutte le fasi della selezione e della fase pre-assuntiva (corso, attestato finale, visita presso l'utilizzatrice, idoneità fisica), ma l'assunzione non si è poi concretizzata. In primo e secondo grado è stata riconosciuta una responsabilità della società utilizzatrice per violazione di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e per perdita di chance, con liquidazione di un danno. In cassazione i ricorrenti deducono, in sintesi: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, omessa pronuncia e mancato esame puntuale dei motivi di gravame; omesso esame di fatti decisivi (esito della selezione, idoneità, contenuto del bando, asseriti obblighi di assunzione, accordi sindacali, trasformazioni di rapporti a tempo pieno, ulteriori documenti aziendali); violazione delle norme sulle offerte al pubblico, sulla buona fede e sull'interpretazione dei negozi; errata applicazione delle regole sul reclutamento nelle società a partecipazione pubblica; mancata ammissione di prove documentali; omessa considerazione della perdita di chance e della domanda risarcitoria consequenziale.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Esclude che la sentenza d'appello sia affetta da motivazione apparente o da omessa pronuncia, rilevando che la Corte territoriale ha affrontato in modo percepibile tutte le questioni centrali (mancata partecipazione della società di somministrazione al giudizio, natura non contrattuale dell'offerta, inapplicabilità delle regole concorsuali invocate, irrilevanza degli accordi sindacali e degli altri atti richiamati, giudicato interno sulla responsabilità precontrattuale). Dichiara inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c., perché mirano in realtà a una diversa lettura delle prove e non indicano un fatto storico decisivo realmente trascurato. Ritiene non fondato il motivo sulla violazione dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, affermando che, per le società a partecipazione pubblica, il reclutamento del personale deve avvenire con procedure selettive o concorsuali e che la disciplina era applicabile ratione temporis alla vicenda. Reputa inammissibile il motivo sull'interpretazione del bando e degli accordi collettivi perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Considera infondato il motivo sulla perdita di chance, ribadendo che nella responsabilità precontrattuale il danno va provato e che nel caso concreto l'allegazione di avere abbandonato altre attività era generica e indimostrata. Condanna infine i ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; n. 5
È richiamato per delimitare i diversi vizi denunciabili in cassazione: nullità della sentenza, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo sono censure distinte, non sovrapponibili.
L'omessa pronuncia ricorre solo se manca la decisione su una domanda o eccezione; non coincide con una mera carenza motivazionale quando la domanda è stata comunque decisa.
La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
È evocato in relazione all'ordine di esame delle questioni, ma la censura è ritenuta infondata perché non risultano questioni preliminari di rito non esaminate.
Norma richiamata dai ricorrenti ma non utile a fondare la censura, mancando una questione di rito pregiudiziale trascurata.
Richiamato per sostenere una pretesa violazione dell'ordine decisionale, ma la Corte osserva che non è stata indicata alcuna questione pregiudiziale ignorata.
Invocato per sostenere che il bando integrasse un'offerta al pubblico; la Corte ritiene che, per il contenuto concreto del bando, mancassero elementi essenziali del rapporto di lavoro.
È la base della responsabilità precontrattuale richiamata dalla Corte per delimitare il risarcimento all'interesse negativo, nei limiti delle conseguenze immediate e dirette della violazione della buona fede nelle trattative.
Richiamato come canone ermeneutico la cui violazione, se dedotta, va specificamente indicata; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'interpretazione del negozio.
Parimenti richiamato tra i canoni di interpretazione degli atti negoziali.
art. 18 del d.l. n. 112 del 2008
Per le società a partecipazione pubblica impone, nel reclutamento del personale, procedure concorsuali o selettive nel rispetto dei principi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; la sua violazione impedisce il sorgere del diritto all'assunzione e comporta nullità del contratto.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come parametro dei principi di imparzialità, trasparenza e selettività che devono connotare il reclutamento anche nelle società partecipate.
art. 20 del d.lgs. n. 276 del 2003
Citato nel motivo di ricorso sulla somministrazione, ma la Corte non lo ritiene idoneo a scalfire la disciplina speciale del reclutamento nelle società a partecipazione pubblica.
Richiamato nel quinto motivo, ma senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
La Corte lo richiama per affermare che la violazione delle procedure selettive imposte alle società partecipate determina nullità virtuale del contratto di lavoro.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016
Richiamato come disposizione che rende esplicita una nullità già desumibile dai principi generali, senza introdurre una disciplina innovativa per il caso concreto.
art. 24 Cost.
Invocato contro la mancata ammissione di prove; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non è stata mostrata la decisività della prova non ammessa.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della doglianza sulla prova, ma senza esito favorevole.
Fondamento della condanna alle spese in base al criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione apparente, l'omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo sono vizi diversi e non possono essere confusi: la prima attiene all'esistenza percepibile della motivazione, la seconda alla mancata decisione su una domanda o eccezione, la terza alla mancata considerazione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa ricostruzione del merito.
- Chi deduce la violazione dei canoni interpretativi di un atto negoziale deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate e per quali ragioni la lettura del giudice di merito sarebbe deviata da tali criteri; non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa più favorevole.
- Nelle società a partecipazione pubblica il reclutamento del personale deve rispettare procedure selettive o concorsuali conformi ai principi di imparzialità e trasparenza; la loro omissione impedisce il sorgere di un diritto all'assunzione e può determinare nullità del contratto di lavoro.
- Nella responsabilità precontrattuale il danno risarcibile resta ancorato all'interesse negativo e richiede prova concreta delle conseguenze pregiudizievoli subite, comprese le eventuali occasioni lavorative perdute; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- L'omessa ammissione di prove documentali o testimoniali è censurabile in cassazione solo se la prova richiesta era decisiva e il suo mancato ingresso ha inciso su un punto realmente decisivo della controversia.
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